Per i semplificati riporto delle perdite con entrata in vigore graduale
di Fabio GarriniIl disegno di Legge di Bilancio 2019 interverrà per ridefinire le modalità di utilizzo delle perdite per società personali e persone di fisiche, introducendo modalità di riporto analoghe a quelle già oggi applicate alle società di capitali.
Il testo attualmente disponibile non si occupa solo del futuro (la nuova disciplina dovrebbe operare già per il periodo d’imposta 2018), ma prevede anche una disciplina transitoria riguardante le perdite conseguite nel triennio 2017, 2018 e 2019, che saranno utilizzabili in misura ridotta.
La nuova disciplina delle perdite fiscali
Attualmente i soggetti Irpef presentano una gestione differenziata delle perdite fiscali a seconda della propria natura: mentre le imprese in contabilità ordinaria sono caratterizzate da un riporto, seppur limitato nel tempo (5 anni), le imprese in contabilità semplificata ed i professionisti vedono precluso ogni riporto della perdita, ma con il diritto di poterla impiegare nel medesimo anno in opposizione degli altri redditi conseguiti dal contribuente.
Qualora il disegno di Legge di Bilancio 2019 dovesse essere approvato con l’attuale formulazione, la vigente disciplina per le imprese (nulla cambia per i professionisti) sarà “rottamata”, a favore di una nuova disciplina analoga a quella attualmente prevista dall’articolo 84 Tuir applicabile alle società di capitali.
La riformulazione dell’articolo 8, comma 1, Tuir è finalizzata a riconoscere ai soggetti Irpef, a prescindere dal tipo di contabilità adottato, la possibilità di riporto delle perdite nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa.
Il successivo comma 3 consente alle imprese soggette all’Irpef di riportare le perdite senza limiti di tempo, ma con possibilità di utilizzo in misura non superiore all’80% del reddito imponibile dichiarato nei successivi periodi d’imposta, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.
Il sistema transitorio dei semplificati
L’articolo 7, commi 3 e 4, disegno di Legge di Bilancio 2019, nell’attuale formulazione, prevede un regime transitorio per i contribuenti in contabilità semplificata, rispettivamente per le perdite conseguite nel biennio 2018/2019, nonché per le perdite 2017, che quindi vengono “riesumate” dal provvedimento (ad oggi, infatti, se non consumate, non sarebbero più utilizzabili visto che il loro riporto precedentemente era precluso).
Il fatto che le due fattispecie siano disciplinate separatamente poteva lasciar intendere un diverso trattamento, forse con una defalcazione delle perdite 2017; al contrario, nella relazione accompagnatoria vengono considerate in maniera analoga, risultando accomunate dall’utilizzo progressivamente ridotto nel corso dei primi periodi d’imposta (sino al 2020).
È di tutta evidenza come tale disciplina (soprattutto quella riguardante il recupero delle perdite 2017, visto che i semplificati proprio in tale anno sono passati al regime di cassa, quindi senza rilevazione delle rimanenze finali) potrebbe causare un ingente impatto di gettito: nel comma 3, per i soggetti in contabilità semplificata, è previsto un regime transitorio di utilizzo delle perdite riportate fino a concorrenza del 40 e 60 per cento dei medesimi redditi maturati per i primi due periodi d’imposta (2019 e 2020).
Il comma 4 prevede invece che, per le perdite maturate nel 2017 e non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo (secondo le regole dettate dal precedente regime), la possibilità di recupero è effettuata, per i primi tre anni, nei limiti di determinate percentuali dei redditi maturati nei periodi d’imposta 2018, 2019 e 2020 (rispettivamente 40%, 40% e 60%).
In base alla disciplina transitoria sopra richiamata, in sostanza, l’utilizzo delle perdite del 2017, 2018 e 2019 saranno come di seguito trattate:
- compensazione nel limite del 40% dei redditi maturati nel 2018 e 2019,
- compensazione nel limite del 60% del reddito maturato nel 2020,
- a regime, compensazione nella misura ordinaria dell’80% a partire dai redditi maturati dal periodo d’imposta 2021.
La relazione accompagnatoria precisa peraltro che la disposizione transitoria prevista al comma 3 (perdite realizzate nel 2018 e 2019) non si applica alle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione; il terzo periodo dell’articolo 8, comma 3, Tuir prevede infatti: “Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 2 […]”.
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