25 Novembre 2014

Per il 2015, lettere d’intento nel caos

di Fabio Garrini
Scarica in PDF

Il decreto semplificazioni introduce, come noto, una significativa modifica circa gli adempimenti correlati alla non imponibilità IVA per gli esportatori abituali: il ritardo derivante dalla pubblicazione del decreto semplificazioni creerà non pochi problemi, visto che le nuove modalità di comunicazione devono essere fissate da un ulteriore successivo provvedimento. Questo però non può pregiudicare il diritto riconosciuto a tali soggetti di utilizzare il plafond accumulato, chiedendo ai fornitori l’emissione di fatture prive dell’addebito d’imposta.

 

Le nuove regole

Siamo a dicembre, mese nel quale occorre porre in essere i tradizionali “adempimenti di fine anno”. Tra questi vi è un’attività che da molto tempo gli esportatori abituali gestiscono: si tratta dell’invio delle lettere d’intento ai propri fornitori.

Il decreto semplificazioni prevede, sotto tale punto di vista, importati modifiche. A decorrere dal 2015, l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni d’intento è ribaltato in capo all’esportatore abituale che dovrà:

  • prima di tutto trasmettere preventivamente all’Amministrazione finanziaria i dati contenuti nella lettera d’intento;
  • successivamente, consegnare tale documento al proprio fornitore, unitamente alla ricevuta di presentazione telematica.

Detto fornitore, non potrà però limitarsi a ricevere la dichiarazione d’intento, ma dovrà anche verificare telematicamente (aspetto che andrà chiarito…) la ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dall’Amministrazione finanziaria, e, solo successivamente, potrà porre in essere operazioni senza addebito dell’IVA, pena la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non applicata.

Il fornitore avrà poi l’obbligo aggiuntivo di riepilogare nella propria dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva nei confronti dei singoli esportatori abituali.

 

L’attesa del provvedimento

È di tutta evidenza come l’adempimento comunicativo sia ora cruciale, non solo sotto il profilo sanzionatorio, ma divenga un vero e proprio presupposto per poter porre in essere operazioni non imponibili art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/72. Mentre in precedenza la comunicazione era un adempimento da gestire a posteriori (secondo le regole da ultimo innovate dal D.L. 16/12), dal 2015 essa sarà necessaria già solo per richiedere la non applicazione dell’imposta, visto che il fornitore, in assenza della ricevuta telematica di presentazione, sarà tenuto a fatturare con l’ordinaria applicazione dell’IVA.

A seguito della modifica di tale adempimento, si rendono necessari degli opportuni adeguamenti, sia normativi che tecnici, inerenti la richiamata comunicazione, adeguamenti che l’art. 20, comma 3, del Decreto semplificazioni demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Esattamente, questo è l’aspetto più delicato della vicenda: se il termine di novanta giorni poteva essere ragionevole qualora il decreto fosse stato approvato durante la scorsa estate (come pareva dovesse essere), oggi tale termine risulta evidentemente troppo ampio. Pur ipotizzando una pubblicazione del decreto semplificazioni nei prossimi giorni, se l’Agenzia si prendesse tutti i novanta giorni a sua disposizione, si avvererebbe la situazione paradossale per cui gli esportatori abituali, dal prossimo primo gennaio sino agli inizi di marzo, si vedrebbero recapitare fatture con addebito dell’IVA, non avendo la possibilità, per mancanza dei mezzi tecnici, di inviare all’Agenzia le lettere d’intento, che solo successivamente potranno essere consegnate ai fornitori.

Vogliamo sperare che tale scenario non sia quello che poi effettivamente si riscontrerà: pare ragionevole pensare che l’Amministrazione finanziaria abbia già avviato la predisposizione di tutti i supporti necessari per ricevere tale comunicazione e che, quindi, il relativo rilascio a seguito del provvedimento direttoriale, arrivi in tempi brevissimi (è un auspicio). Ma, comunque, anche in tale caso, negli studi professionali, si produrrà un inevitabile ingorgo di adempimenti negli ultimi giorni dell’anno, per soddisfare le esigenze dei rispettivi clienti, che intendono esercitare le prerogative riconosciute agli esportatori abituali.

Ed ogni giorno di ritardo nella pubblicazione del decreto semplificazioni contribuisce a rendere più caotico tale ingorgo.