Per il trattamento di fine mandato, occhio alla polizza assicurativa
di Raffaele PellinoIl compenso agli amministratori è da sempre un tema spinoso. In particolare, benché la norma civilistica non fornisca una disciplina ad hoc per il trattamento di fine mandato, l’incertezza interpretativa rimane circoscritta all’ambito fiscale.
Si tratta, in ogni caso, di una indennità alquanto diffusa nella pratica societaria che – ancorché svolga una funzione “affine” a quella del TFR (regolato dall’articolo 2120 del cod. civ.) – concerne un quantum da corrispondere agli amministratori a fine mandato.
Si rammenta che ogni rapporto di amministrazione è “autonomo” e “distinto” da quello precedente, in quanto si fonda su un “atto di volontà” (la delibera di nomina), che si perfeziona con l’accettazione dell’incarico. L’autonomia di ogni rapporto, quindi, comporta l’esigibilità dell’indennità al termine di ogni incarico, salvo diverso accordo (norma AIDC n. 125/1995).
Pertanto, le aziende possono decidere di corrispondere agli amministratori, al termine del loro mandato, una indennità quale compenso “aggiuntivo” a quello stabilito dallo statuto sociale ovvero dall’assemblea dei soci e lasciato alla libera contrattazione delle parti.
Una casistica particolare in materia concerne il trattamento fiscale in caso di sottoscrizione di una “polizza assicurativa” a garanzia dei mezzi finanziari necessari alla corresponsione dell’indennità di fine mandato agli amministratori.
La stipula della polizza da parte della società è, quindi, legata alla copertura dai rischi di insolvenza dell’importo da corrispondere all’amministrazione una volta cessato dalla carica. La polizza ha le caratteristiche tipiche di un’assicurazione vita e, quindi, gestisce i premi investendoli nella gestione separata di riferimento. In questo caso, viene effettuato il pagamento di un premio che permetterà la copertura finanziaria del fondo di trattamento di fine mandato.
I soggetti coinvolti nella polizza dovrebbero essere: la società in qualità di contraente, l’amministratore quale soggetto assicurato ed, infine, il beneficiario che può essere la società ovvero l’amministratore (o i suoi eredi).
Ciò premesso, cerchiamo ora di comprendere il diverso trattamento fiscale applicabile.
Nel caso in cui il beneficiario della polizza sia la società, i premi corrisposti alla compagnia di assicurazione non rappresentano un costo ma un credito vantato dalla società nei confronti di quest’ultima; l’unico costo deducibile in capo alla società è rappresentato dalla indennità di fine mandato.
Nel caso, invece, in cui il beneficiario delle somme sia l’amministratore (o i suoi eredi), l’indennità corrisposta al momento della cessazione del rapporto avrà un trattamento fiscale più articolato.
In particolare, se la compagnia di assicurazione liquida il capitale direttamente all’amministratore (o ai suoi eredi) opera, per conto della società, una ritenuta del 20% a titolo d’acconto.
Può capitare, invece, che la compagnia di assicurazione versi le somme necessarie al pagamento della ritenuta alla società ed il “netto” all’amministratore; in tal caso, sarà compito della società procedere al versamento della ritenuta sul totale del TFM corrisposto.
Seguendo tale procedimento, la società dovrà compilare il modello 770 indicando l’ammontare del TFM corrisposto all’amministratore nonché le ritenute operate e versate.
L’amministratore – a sua volta – sarà tenuto ad assoggettare a tassazione (separata nei limi della franchigia prevista ovvero ordinaria) l’ammontare dell’indennità corrisposta.
Inoltre, laddove si rilevi una “differenza” positiva tra il capitale liquidato dalla compagnia di assicurazione e i premi versati dalla società, questa verrà assoggettata dall’assicurazione ad imposta sostitutiva.
Poiché tale differenza costituisce la base imponibile di detta ritenuta e rappresenta un reddito per il soggetto percettore (beneficiario della polizza), ne deriva che tale reddito, essendo soggetto a tassazione alla fonte a titolo definitivo, non concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore stesso (circolare 14/1987).
Così se il TFM accantonato ammonta a 100.000 euro e il capitale maturato al momento dello scioglimento del rapporto è pari a 140.000 euro, la plusvalenza di 40.000 euro sarà tassata direttamente dalla compagnia di assicurazione che funge da sostituto d’imposta. Inoltre, al momento della liquidazione del capitale all’amministratore la stessa compagnia di assicurazione applicherà una ritenuta del 20%.
Si segnala, infine, che – ove il beneficiario della polizza sia l’amministratore – al fine di far fronte alle eventuali contestazioni dell’Amministrazione finanziaria circa il pagamento di compensi in natura (attraverso la polizza), da trattare alla stregua di “fringe benefit”, è opportuno che la delibera assembleare (ovvero l’atto costitutivo o lo statuto della società), oltre a stabilire la spettanza agli amministratori di una indennità di fine mandato riporti anche la stipula di una polizza assicurativa a favore degli stessi al fine di garantire la corresponsione di quanto dovuto alla cessazione del mandato.