Per imprese e professionisti è tempo di verifiche di inizio anno
di Luca CaramaschiCome ogni anno, l’inizio del periodo d’imposta richiede controlli tesi a verificare, per imprese e professionisti, in particolari quelli di ridotte dimensioni, la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare la tenuta della contabilità semplificata (da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali) nonché per poter effettuare le liquidazioni Iva con cadenza trimestrale (da parte di imprese e lavoratori autonomi).
Inoltre per i soggetti passivi di qualsiasi dimensione che svolgono attività che comportano operazioni esenti ai fini Iva si rende necessario determinare la percentuale del pro rata generale “definitivo” per l’anno 2018, posto che la prima liquidazione del 2019 assume quale percentuale “provvisoria” proprio quella definitiva del periodo di imposta precedente.
Andiamo quindi, con ordine, ad esaminare gli elementi che permettono di operare le citate valutazioni.
L’articolo 18 D.P.R. 600/1973 prevede per imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali la possibilità di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.
I limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:
- € 400.000 per chi svolge attività consistenti in prestazioni di servizi;
- € 700.000 per chi svolge altre attività.
Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell’attività prevalente, qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di € 700.000.
Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga all’adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.
Essendo normativamente previste le medesime soglie di riferimento per l’adozione sia della contabilità semplificata sia delle liquidazioni trimestrali Iva (ordinariamente, € 400.000 per chi svolge prestazioni di servizi e € 700.000 per chi svolge altre attività), va prestata particolare attenzione al diverso parametro da rispettare nei due seguenti casi:
- per la tenuta della contabilità semplificata va verificato l’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente;
- per l’effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva va verificato il volume d’affari conseguito nel periodo di imposta precedente.
Si ricorda, inoltre, che dal 2017, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 66 Tuir, i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento ai ricavi incassati nel periodo di imposta se adottano il criterio di cassa ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate se adottano il criterio della registrazione (ci ha applicato tale criterio per l’anno 2018 dovrà ricordare di esercitare l’opzione nel quadro VO della prossima dichiarazione Iva 2019 che scade il prossimo 30 aprile 2019).
Va altresì evidenziato che le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo “da bilancio” sono vincolate alla tenuta del regime ordinario per tutti i periodi di imposta di validità dell’opzione esercitata, non potendo aderire al regime di contabilità semplificata nel caso di rispetto delle soglie dei ricavi fino al termine di validità dell’opzione.
Si tenga infine presente che per i lavoratori autonomi il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall’ammontare dei compensi conseguiti nell’anno precedente.
Per essi, pertanto, il regime di contabilità ordinaria è sempre opzionale.
Con riferimento alla periodicità delle liquidazioni ai fini Iva, l’articolo 7 D.P.R. 542/1999 consente a imprese e lavoratori autonomi che nell’anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a € 400.000 (per chi svolge prestazioni di servizi) ovvero a € 700.000 (per chi svolge altre attività) di optare per l’effettuazione delle liquidazioni Iva con cadenza trimestrale anziché mensile.
Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento per l’effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a € 700.000 relativamente a tutte le attività esercitate.
Mentre l’importo di ciascuna liquidazione Iva trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell’1% a titolo di interessi, per l’effettuazione di liquidazioni mensili non è prevista alcuna maggiorazione sui versamenti da eseguire.
Chiudiamo con le verifiche che attengono alla determinazione del pro rata generale di detrazione di cui agli articoli 19, comma 5 e articolo 19-bis D.P.R. 633/1972.
Le imprese e i professionisti che effettuano operazioni esenti ai fini Iva non di tipo occasionale nell’esercizio della propria attività (tipicamente le banche, le assicurazioni, i promotori finanziari, le agenzie di assicurazione, i medici, i fisioterapisti, le imprese che operano in campo immobiliare per citarne alcuni) devono, ad anno appena concluso, affrettarsi a eseguire in via extracontabile i conteggi per determinare la percentuale del pro-rata definitivo di detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti. Ciò in quanto il citato comma 5 dell’articolo 19 prevede che la quantificazione dell’Iva indetraibile da pro rata venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell’esercizio, l’indetraibilità dell’Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di pro rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell’anno precedente. Soprattutto per coloro che liquidano l’Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del pro rata definitivo dell’anno 2018 costituisce il pro rata provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2019.
Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del pro rata assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da pro rata costituisce un costo generale deducibile.