Per la Cassazione senza contraddittorio è nullo l’accertamento da studi
di Luca Dal Prato
La recente sentenza n. 16457 del 18 luglio 2014 della Corte di Cassazione, in tema di accertamento da studi di settore, conferma un ormai consolidato orientamento a favore del contribuente, dichiarando la nullità dell’accertamento laddove non sia rispettata l’obbligatorietà del contraddittorio e la corretta ripartizione dell’onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente.
La decisione trae origine dall’impugnazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della sentenza della C.T.R. che, riformando la sentenza della C.T.P., dichiarava l’illegittimità degli avvisi di accertamento emessi sulla base di studi di settore a carico dei contribuenti società e soci.
La C.T.R. riuniti gli appelli riteneva in particolare che l’accertamento andasse effettuato – a pena di nullità – previa richiesta al contribuente di chiarimenti, da inviare per iscritto entro 60 giorni, così da permettere una preventiva verifica delle ragioni dell’Amministrazione e di valutare l’opportunità di avvalersi dell’accertamento con adesione. Riscontrata quindi l’omissione della preventiva richiesta di chiarimenti, ne derivava la conseguente nullità dell’atto.
I giudici della suprema corte condividono la decisione della C.T.R., di annullare gli avvisi di accertamento, richiamando due recenti pronunce di Cassazione, n. 27822/2013 e n. 11633/2013 in cui è affermato che, nell’accertamento da studi di settore, il contraddittorio costituisce “elemento essenziale e imprescindibile” per legittimare l’azione amministrativa, trattandosi di una elaborazione statistica su parametri soggetta ad approssimazioni che occorre adeguare alla realtà del singolo contribuente, al fine di commisurare la “presunzione” alla concreta realtà economica dell’impresa. Secondo la sentenza n. 27822/2013, l’atto di accertamento non può esaurirsi nel semplice rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrato (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio. Solo in questo modo è possibile far emergere gli elementi di gravità, precisione e concordanza attribuibili alla presunzione.
In sostanza, l’accertamento da studi di settore è un sistema di presunzioni semplici in cui gli elementi di gravità precisione e concordanza nascono in seguito al contraddittorio e non ex lege, pena la nullità dell’accertamento.
Merita inoltre rilevare che la Corte ha ritenuto infondato anche un altro motivo, mosso dall’Agenzia delle Entrate. L’amministrazione finanziaria rilevava infatti che “la mancata instaurazione del contraddittorio, invocata dai ricorrenti avanti alla commissione di primo grado ma da questa disattesa, non era stata riprodotta tra i motivi dell’appello, bensì sollevata solo in una memoria, anteriore all’udienza di discussione, con conseguente tardività e formazione, sul punto del giudicato interno”. Secondo i giudici “va riconosciuto inapplicabile alla vicenda il principio di cui all’art. 346 c.p.c. declinato nel processo tributario al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56: esso, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate, fa riferimento all’appellato e non all’appellante […]”.
Per questi motivi, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando l’Agenzia anche al pagamento delle spese del procedimento.