22 Maggio 2024

Per la plusvalenza immobiliare non conta il valore ai fini del registro

di Cristoforo Florio
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La scheda di FISCOPRATICO

La recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria (sentenza n. 194 del 17.1.2024) offre lo spunto per alcune riflessioni sul tema dell’accertamento tributario delle plusvalenze immobiliari, conseguite da persone fisiche, nell’ambito dei redditi diversi.

Nella sentenza richiamata viene enunciato il seguente principio: è illegittimo il provvedimento di accertamento tributario che accerti la plusvalenza immobiliare, ai fini Irpef, solo sulla base dei valori dichiarati ai fini dell’imposta di registro nell’atto di compravendita.

Al riguardo, va ricordato che, antecedentemente all’entrata in vigore dell’articolo 5, comma 3, D.Lgs. 147/2015, nella fase di accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di beni a titolo oneroso, l’Amministrazione finanziaria era legittimata a procedere in via presuntiva sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato col valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di aver in concreto venduto ad un prezzo inferiore.

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