Per la revoca del trust è dovuta l’imposta di registro
di Luigi FerrajoliLa problematica relativa alla tassazione degli atti inerenti l’istituzione, la gestione e la revoca dei trust è ancora oggetto di discussione tra gli operatori del settore e le corti di merito e di legittimità.
Dopo le famose ordinanze della Corte di Cassazione n. 2735 e 3737 del 24.02.2015, nelle quali è stato affermato il principio secondo cui gli atti di costituzione di trust con conferimento di beni, in quanto fonte di costituzione di vincoli di destinazione, sono assoggettati all’imposta sulle donazioni e successioni, la Cassazione si era nuovamente espressa sull’argomento con le sentenze n. 25478, n. 25479 e n. 25480 del 18.12.2015. Con tali pronunce, la Suprema Corte ha affermato che “In caso di costituzione di un “trust” a titolo gratuito, espressione di liberalità, secondo la disciplina “ratione temporis” vigente in epoca anteriore al 3 ottobre 2006, non si applica il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale, poiché il trasferimento dei beni al “trustee” ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva, sicché il presupposto d’imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo di beni dal “trustee” al beneficiario”. Tuttavia, i Giudici hanno anche precisato che alle fattispecie oggetto dei giudizi non risultava applicabile quanto previsto dal D.L. n. 262/2006 e successive modificazioni, poiché inerenti ad atti posti in essere prima dell’entrata in vigore di tale norma e, per tale ragione, la Cassazione non ha preso posizione in ordine alla vexata quaestio dell’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni agli atti inerenti i trust.





