21 Luglio 2021

Per la ruralità del fabbricato non serve l’iscrizione in CCIAA del socio

di Luigi Scappini
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Come noto, ai fini fiscali, i requisiti per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati sono individuati dall’articolo 9, commi 3 e 3-bis, D.L. 557/1993.

Se, per quanto attiene la ruralità dei fabbricati strumentali, disciplinata dal comma 3-bis, non si pongono particolari problematiche interpretative in quanto la norma è sufficientemente chiara nell’affermare che “i fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile”, offrendo poi un’elencazione di natura esemplificativa e non esaustiva, la ruralità dei fabbricati abitativi soggiace, al contrario, a più requisiti.

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