Per la Sabatini manca solo la circolare MiSE
di Luigi Scappini
È stato pubblicato sulla Gazzetta Uffiicale n.19 del 24 gennaio 2014 il Decreto ministeriale del 27 novembre 2013 con cui è stata data attuazione alle previsioni di cui all’art.2 del D.L. n. 69/13 con cui l’attuale Governo, ha riproposto l’agevolazione meglio conosciuta come Legge Sabatini e consistente nell’erogazione da parte dello Stato di un contributo in conto esercizio a parziale copertura degli interessi sui finanziamenti contratti per l’acquisto di macchinari produttivi nuovi, di importo non inferiore a euro 500 al netto dell’Iva, che devono, pena la decadenza dall’agevolazione, essere detenuti per almeno un triennio dall’ultimazione dell’investimento.
A questo punto non resta che attendere la circolare ministeriale, prevista all’articolo 14 del decreto con cui saranno individuate modalità e termini di presentazione della domanda, nonché di erogazione del contributo, fermo restando la sua ripartizione per quote annuali.
Possono beneficiare dell’agevolazione le Pmi, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, che alla data di presentazione della relativa domanda:
- abbiano una sede operativa in Italia e siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese o al Registro delle imprese della pesca;
- non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non siano classificabili quali imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento GBER della Commissione;
- e, infine, che non rientrino tra i soggetti che, avendo in passato ricevuto aiuti poi definiti come illegali e/o incompatibili dalla Commissione europea, non li abbiano restituiti.
L’agevolazione consiste nell’erogazione, da parte dello Stato, di un contributo in conto esercizio, determinato in ragione dell’ammontare complessivo degli interessi, al tasso di interesse del 2,75%, calcolati in via convenzionale su di un finanziamento di pari importo a quello realmente richiesto e concesso e di durata quinquennale.
Ecco che allora si rende necessaria l’accensione di un finanziamento, della durata massima di 5 anni a decorrere dalla data di stipula dello stesso. Inoltre, il finanziamento deve essere concesso per un importo minimo di euro 20.000 e massimo di 2 milioni, anche frazionati in più interventi. Il finanziamento può essere acceso anche a copertura integrale dell’investimento.
Come precisato nell’articolo 6, comma 3 del decreto ministeriale, l’erogazione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia Pmi di cui all’articolo 2, comma 100, lett.a) della Legge n.662/1996, alla misura massima dell’80%.
Il finanziamento deve essere utilizzato per l’acquisto o l’acquisizione, nell’ipotesi di operazione a mezzo di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali, classificabili tra le immobilizzazioni e destinati a strutture produttive esistenti o da impiantare su tutto il territorio nazionale.
La domanda, ai sensi dell’articolo 8, deve essere presentata, congiuntamente a quella di finanziamento, presso una banca o l’intermediario finanziario.
Gli investimenti agevolabili devono essere attivati successivamente alla data di presentazione di cui sopra e l’avvio dell’investimento decorre dalla data del primo titolo di spesa ammissibile e deve concludersi entro il periodo di preammortamento o, nell’ipotesi di leasing finanziario di prelocazione, della durata massima di 12 mesi dalla stipula del finanziamento.
A tal fine, precisa l’articolo 5, è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, in ipotesi di leasing, la data di consegna del bene.
Ai fini dei costi ammissibili, non rilevano quelli relativi a eventuali commesse interne, le spese di funzionamento, quelle relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi connessi al finanziamento.
Come anticipato, la domanda per l’agevolazione deve essere presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento all’ente, banca o intermediario finanziario, e dovrà contenere, a pena di inammissibilità, tutte le indicazioni previste dalla circolare di cui all’articolo 14 che il MiSE dovrà pubblicare sul proprio sito internet, con cui individuare, tra le altre cose, schemi di domanda e di dichiarazione, termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti stessi e dei relativi contributi.
L’ente, dopo aver verificato correttezza e completezza della domanda, provvede a inoltrarla alla Cassa depositi e prestiti che dovrà verificare la sussistenza dei fondi necessari. Infatti, non bisogna dimenticare come sia prevista l’istituzione, presso la stessa CDP, di 2,5 miliardi di euro cui attingono banche e istituti finanziari.
Previa verifica della disponibilità del plafond, la CDP, su base mensile, inoltra al MiSE le richieste di finanziamenti, in ordine di verifica disponibilità fondi.
A sua volta il Ministero, entro 5 giorni dalla ricezione delle richieste, provvede a comunicare alla CDP l’avvenuta prenotazione dei fondi, che può essere anche parziale in riferimento al singolo investimento.
Una volta ottenuta la prenotazione, la banca o l’intermediario finanziario deliberano l’erogazione del finanziamento che dovrà essere comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico che dovrà adottare il relativo provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, del piano di erogazione, in quote annuali, nonché degli obblighi in capo al beneficiario.
A questo punto non resta che attendere l’emanazione della circolare da parte del MiSe.