Per la trasparenza fiscale, opzione entro fine anno con “vecchie regole”
di Fabio GarriniNegli ultimi mesi il decreto semplificazioni (D.L. n. 175/2014), da pochi giorni entrato in vigore, e le numerose novità in esso contenute hanno tenuto banco nei commenti degli operatori; tra queste novità constano (art. 16 del D.Lgs. n. 175/2014) le nuove modalità per l’esercizio dell’opzione per i regimi contabili e di determinazione dell’imposta (tra cui anche la trasparenza fiscale) che impongono di dare conto di tale volontà nella dichiarazione dei redditi da inviare nel periodo d’imposta in cui si intende esercitare l’opzione.
Tali nuove regole sono però efficaci a partire dal prossimo anno, mentre i contribuenti che decidano di avvalersi di tale regime per il triennio 2014-2016 (l’opzione viene infatti esercitata entro la fine del primo periodo d’imposta del triennio di riferimento), occorrerà continuare ad applicare (per l’ultima volta) le precedenti disposizioni.
Detta opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta della società partecipata (salvo vengano meno i requisiti stabiliti dalla norma) e richiede due adempimenti necessari per la propria validità.
Il consenso dei soci
Per procedere all’opzione per la trasparenza, la società ha la necessità di acquisire il previo consenso da parte dei soci della società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla partecipata. L’Agenzia esclude la possibilità di utilizzare una raccomandata a mano, in quanto la ricevuta di ritorno risponde all’esigenza di rendere certa la volontà dei soci, in merito all’adesione al regime della trasparenza fiscale, non soltanto nei confronti della partecipata, ma anche dell’Amministrazione finanziaria. Un caso particolare è quello della S.r.l. unipersonale dove il socio è il medesimo amministratore: in questa situazione risulta davvero paradossale che il socio debba manifestare, nei fatti a se stesso, la volontà di esercitare l’opzione. Sul punto l’Agenzia si è espressa (con la R.M. n. 361/E/2007) affermando che in questo caso l’opzione per la trasparenza fiscale deve ritenersi validamente perfezionata anche qualora manchi l’espressa comunicazione formale del socio unico.
L’invio della comunicazione
Per poter applicare il regime di trasparenza è necessario che sia inoltrata all’Amministrazione finanziaria, a cura della società partecipata, una specifica comunicazione telematica entro il primo esercizio di validità dell’opzione (quindi entro il 31.12.2014 per il triennio 2014-2016). Sul punto si segnala che l’Agenzia delle Entrate ha espressamente escluso la rilevanza del comportamento concludente, nel caso di omessa presentazione del modello di esercizio dell’opzione; vi è comunque la possibilità di sanare la dimenticanza tramite la “remissione in bonis” prevista dal D.L. n. 16/2012, entro il termine di presentazione ordinario – a nulla rilevando il “periodo di tolleranza” dei 90 giorni successivi per la presentazione della dichiarazione tardiva – della prima dichiarazione dei redditi utile (quindi entro il 30.09.2015). A tal fine è richiesto il pagamento di un “obolo” pari ad € 258.
Il corretto assolvimento dell’adempimento (l’invio della comunicazione) è comprovato dal rilascio da parte dell’Amministrazione finanziaria, in via telematica, della relativa ricevuta di presentazione della comunicazione.
L’opzione non si rinnova automaticamente ma, al contrario, se si intende confermare l’applicazione del regime per un ulteriore triennio, occorrerà inoltrare nuovamente la comunicazione entro il termine del primo periodo d’imposta seguente alla scadenza del triennio di efficacia. Quindi, le società che avevano aderito al regime per il triennio 2011-2013, e quindi avevano inviato la comunicazione entro la fine del 2011, se vorranno applicare il regime per un ulteriore triennio (2014-2016) dovranno rinnovare l’opzione, presentano una ulteriore comunicazione entro fine anno.