Per latticini, bovini e suini, innalzata la percentuale di detrazione Iva
di Fabrizio G. PoggianiPer i produttori che applicano il regime speciale Iva, di cui all’articolo 34 D.P.R. 633/1972, è necessario tenere conto del “momento impositivo”, al fine di applicare correttamente l’aumento (temporaneo o a regime) delle aliquote di compensazione Iva su taluni prodotti, come latte cagliato, yogurt, kephir, siero di latte, latticello e altri tipi di latte fermentati e acidificati.
Con la circolare 19/E del 6 maggio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precise istruzioni per la corretta applicazione delle percentuali di compensazione dei prodotti agricoli indicati, incrementate grazie al comma 908, articolo 1, L. 208/2015 (Stabilità 2016).
Preliminarmente, si ricorda che il “regime speciale” è un regime di detrazione dell’Iva che prevede l’applicazione delle aliquote “ordinarie” alle cessioni dei prodotti, di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. 633/1972, mentre l’imposta a credito viene determinata applicando, in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale, le percentuali di compensazione all’ammontare delle vendite degli stessi prodotti agricoli ceduti.
Le percentuali di compensazione, inoltre, rappresentano le aliquote Iva da applicare alle proprie cessioni da parte di agricoltori in regime di esonero e per i passaggi tra socio conferente e cooperativa ove operino in “regime speciale”.
Come indicato nel documento di prassi in commento, le aliquote vigenti sono quelle stabilite dal D.M. 26 gennaio 2016, in attuazione del citato comma 908, dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 17 febbraio 2016, n. 39.
L’innalzamento delle percentuali di compensazione è applicabile, soltanto per l’anno 2016 (transitorie), in misura pari al 7,65 (in luogo del 7%) per le cessioni di animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e del 7,95% (in luogo del 7,3%) per la cessione di animali vivi della specie suina, mentre “a regime” (ovvero in via permanente) nella misura pari al 10% per il latte fresco, non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, e per gli altri prodotti compresi al n. 9), della Tabella A, Parte I, allegata al decreto Iva.
Pertanto, sempre “a regime”, si rende applicabile l’aliquota del 10%, come indicato dalle Entrate a integrazione di quanto disposto nel decreto vigente, anche ai beni inseriti nella voce doganale 04.01, in vigore dal 31 dicembre 1987, ovverosia a yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello o latte battuto e altri tipi di latte fermentato o acidificato.
Detta lettura, afferma l’Agenzia, è in linea con quanto già previsto sino alla fine dello scorso anno, come da indicazione del precedente decreto (D.M. 23/12/2005).
Con riferimento, invece, alla modalità di applicazione, la circolare evidenzia, innanzitutto, che le nuove aliquote sono applicabili a partire dal 1° gennaio scorso e, inoltre, che si deve far riferimento al momento impositivo, ossia al momento in cui si rende obbligatoria l’emissione della fattura.
Pertanto, per i passaggi dei prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A da parte di produttori agricoli soci, associati o partecipanti alle cooperative o agli altri organismi associativi, il momento di esecuzione coincide con quello del pagamento del prezzo, ai sensi del comma 7 dell’articolo 34 del decreto Iva, fatto salvo quanto disposto al precedente comma 4; quindi, se il prezzo è stato pagato in data successiva al 1° gennaio 2016, si rendono applicabili le nuove percentuali.
Nel caso di cessioni degli stessi prodotti agricoli, al di fuori delle situazioni e del meccanismo appena indicato, applicabile nell’ambito delle cooperative e degli organismi associativi, il momento impositivo segue le regole generali del tributo in commento, con la conseguenza che, in presenza di una fatturazione “immediata”, per l’applicazione delle nuove aliquote, vale il momento della consegna e/o spedizione dei beni, mentre, in ipotesi di emissione di una fattura “differita” (quella che rappresenta la cessione documentata da un documento di trasporto o da un documento equipollente), rileva la fattura successivamente emessa, atteso il fatto “che l’imposta viene liquidata facendo riferimento al mese in cui la fattura viene emessa”.
Di conseguenza, in presenza di consegne dei prodotti eseguite nel corso del mese di dicembre 2015 con fattura emessa nel corso del mese di gennaio (Iva da liquidare nel mese di gennaio o nel primo trimestre 2016), si rendono applicabili le nuove percentuali di compensazione.
Le Entrate ricordano, infine, che tale ultima modalità si rende applicabile anche in presenza di contratti di somministrazione, per i quali il momento impositivo si identifica con il pagamento e non con la consegna dei beni, ai sensi del comma 2, dell’articolo 6, del decreto Iva, e che, per le consegne con “prezzo da determinarsi”, si deve tenere conto dei contenuti del D.M. 15 novembre 1975, per il quale la fattura può essere emessa entro il mese successivo alla determinazione del prezzo, tenendo sempre presente le disposizioni contenute nell’articolo 6 D.P.R. 633/1972, nel caso di emissione di fatture per l’esecuzione di pagamenti (parziali e/o acconti).