Per le fatture comunicazione spesometro senza limiti
di Luca CaramaschiCon riferimento alle operazioni da indicare nel modello “Spesometro” si è sempre distinto tra operazioni per le quali vigeva l’obbligo di fatturazione e operazioni senza obbligo di fatturazione
Con riferimento alla prima categoria di operazioni occorre oggi (per l’adempimento relativo all’annualità 2012) tenere conto della importante semplificazione introdotta lo scorso anno dall’art. 2 comma 6 del D.L. 16/2012, che ha modificato l’originaria disposizione contenuta nell’art. 21 del D.L. 78/2010.
In particolare la modifica ha prodotto un duplice effetto positivo:
– da un lato, con l’eliminazione della precedente soglia dei 3.000 euro, viene consentito agli operatori di inviare i dati di tutte le fatture emesse e ricevute escludendo ogni valutazione in merito alle relazioni esistenti tra le singole prestazioni (molto si è detto in passato sulle difficoltà a ricondurre le stesse ad un’unica prestazione complessa o cumulativa) e le eventuali rettifiche delle varie fatture emesse/ricevute (operazioni, queste, non sempre facili da effettuare, soprattutto nei casi di affidamento della contabilità ad un centro servizi esterno nel quale l’operatore contabile di certo non conosce nei dettagli l’attività svolta dal soggetto passivo);
– dall’altro, la comunicazione può essere resa in maniera cumulativa per ogni controparte economica, evitando quindi di fornire i dettagli di ciascun documento, il che di certo evita complicazioni nella estrapolazione dei dati dal gestionale di contabilità.
Per le operazioni senza obbligo di fatturazione (si tratta, nella sostanza, dei casi nei quali viene emesso lo scontrino o la ricevuta fiscale), invece, rimane l’originaria soglia di monitoraggio stabilita in 3.600 euro al lordo dell’Iva, il che porta a concentrare l’attenzione solo sulle operazioni veramente significative (escludendo, pertanto, dalla comunicazione una notevole mole di operazioni per molti contribuenti).
Con riferimento al precedente adempimento relativo all’annualità 2011 ci si era posti il dubbio di come gestire le operazioni fatturate volontariamente dal cedente/prestatore, cioè quelle per le quali non sussiste un esplicito obbligo normativo in tal senso: si pensi al caso del negoziante che potrebbe certificare tutte le proprie operazioni tramite scontrino/ricevuta fiscale ma che trova più comodo emettere le fatture per ogni operazione, senza che il cliente gliene faccia esplicita richiesta.
Considerato che l’art. 22 del DPR 633/1972, disposizione che disciplina gli obblighi di certificazione dei commercianti al minuto e assimilati, stabilisce che “L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente”, la conclusione che si ritraeva da una lettura rigorosa della norma ante modifiche era che:
– le fatture emesse su specifica richiesta del cliente (fatto che determinava l’obbligatorietà dell’emissione) andassero monitorate con la soglia dei 3.000 euro al netto dell’Iva;
– le fatture emesse volontariamente dai dettaglianti, invece, in quanto non obbligatorie, fossero da monitorate solo per importi superiori ad euro 3.600 al lordo dell’Iva.
Una tale situazione appariva, a tutta evidenza, estremamente difficile da gestire. E ciò anche in considerazione del fatto che molti commercianti al minuto, in relazione alle poche fatture emesse, adottano la semplificazione che consiste, anziché utilizzare un registro sezionale, nel riportare l’importo delle fatture emesse nel totale dei corrispettivi di giornata. Tale situazione, peraltro, rappresenta una complicazione operativa anche con l’eliminazione della soglia dei 3.000 euro, ma quanto meno, come vedremo, non sarà più necessario “indagare” sulla obbligatorietà o meno nei casi di emissione della fattura.
E’, infatti, con il provvedimento direttoriale del 2.8.2013 che al par. 3.2. l’Agenzia delle entrate chiarisce che l’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell’imposta sul valore aggiunto.
Viene quindi stabilito, diversamente da quanto accadeva in passato, che ogni operazione certificata da fattura (salvo gli esoneri esplicitamente previsti), sia essa emessa per obbligo (ricomprendendo in tale casistica anche la richiesta della stessa da parte del cliente) o per volontà dell’esercente, va trattata alla stessa stregua e quindi comunicata nel modello Spesometro a prescindere dall’importo.
Peraltro il provvedimento 2.8.2013, al paragrafo 3.3, afferma, in un’ottica di semplificazione, che in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, i soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. n. 633/1972, devono comunicare le operazioni attive per le quali viene emessa fattura, relativamente agli anni 2012 e 2013, solo se di importo unitario pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell’imposta sul valore aggiunto. Solo dalla comunicazione relativa all’annualità 2014, quindi, le fatture emesse dai commercianti al minuto e dalle agenzie di viaggio dovranno essere comunicate a prescindere dall’importo.