15 Maggio 2015

Per le schermature solari è prevista la detrazione del 65%

di Leonardo Pietrobon
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Come noto per effetto delle modifiche apportate all’articolo 14, comma 2, D.L. n. 63/2013 ad opera dell’articolo 1, comma 47, L. n. 147/2014, la detrazione relativa alle spese per interventi di riqualificazione e risparmio energetico è:

  1. riconosciuta nella misura del 65% fino al 31.12.2015, prevedendo l’estensione anche per gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio;
  2. estesa a due nuove fattispecie di interventi, quali le schermature solari e gli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. 


Con riferimento alle nuove tipologie di interventi il Legislatore ha previsto la detrazione per le spese di acquisto e posa in opera con due distinti limiti di spesa. In particolare:

  • per le schermature solari di cui all’Allegato M al D.Lgs. n. 311/2006,
la detrazione è riconosciuta nel limite di € 60.000, di conseguenza la spesa massima agevolabile è pari a € 92.307,69;
  • per gli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili,
la detrazione è riconosciuta nel limite di € 30.000, con conseguente spesa massima agevolabile pari a € 46.153,85.

Dal punto di vista tecnico, l’ENEA ha da pochi giorni aggiornato il proprio vademecum relativo alla detrazione in commento, disponibile sul sito www.acs.enea.it/vademecum/, fornendo importanti chiarimenti in merito alla specifiche tecniche delle due nuove detrazioni.

Per quanto riguarda la prima tipologia di interventi – con riferimento alla schermature solari – l’individuazione dei requisiti tecnici non è totalmente agevole. Infatti, oltre alla marcatura CE (se prevista), le schermature devono possedere i requisiti individuati dal già citato Allegato M di cui al D.Lgs. n. 311/2006. 
Va tuttavia considerato che l’art. 7, comma 2, DM 26.6.2009, “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, ha sostituito integralmente il citato Allegato M con l’Allegato B, nel quale non sono presenti norme UNI “di prodotto” relative alle schermature solari ma sono presenti 2 specifiche norme (UNI-EN-13363) per il calcolo della trasmittanza solare e luminosa per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate. Conseguentemente, per individuare le tipologie di schermature solari che possono rientrare nella detrazione del 65%, sono state analizzate le normative UNI relative al calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (UNI/TS 11300-1 e UNI EN ISO 13790). Tale analisi ha portato a concludere che per essere agevolabili le schermature solari:

  1. devono essere a protezione di una superficie vetrata;
  2. devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente
montabili e smontabili dall’utente; 

  3. possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate; 

  4. devono essere mobili; 

  5. devono essere schermature “tecniche”; 

  6. possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti). 


Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.) vengono considerati validi tutti gli orientamenti mentre le schermature non in combinazione con vetrate sono escluse se con orientamento nord. 


Con riferimento all’immobile ospitante le schermature solari, ai fini della detrazione, è necessario ricordare che lo stesso alla data di richiesta della detrazione, deve essere esistente, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi. Inoltre, in caso di ristrutturazione senza demolizione ma con ampliamenti, non è possibile fare riferimento al comma 344 dell’articolo 1, Finanziaria 2007 (riqualificazione globale dell’edificio), ma vanno applicati i singoli commi da 345 a 347, e solo per la parte non ampliata.

Per quanto riguarda gli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, la citata disposizione normativa stabilisce che devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

Tipologia

Norma di rif.

Caldaie a biomassa < 500 kW

UNI EN 303-5

Caldaie a biomassa ≥ 500 kW

 

Caldaie domestiche a biomassa, che riscaldano anche il locale di installazione < 50 kW

UNI EN 12809

Stufe a combustibile solido

UNI EN 13240

Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet < 50 kW

UNI EN 14785

Termo cucine

UNI EN 12815

Inserti a combustibile solido

UNI EN 13229

Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi

UNI EN 15250

Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento

UNI EN 15270

 

Oltre a tali caratteristiche gli stessi impianti devono avere:

  • un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (punto 1 dell’Allegato 2 al 
D.Lgs. n. 28/2011); 

  • il rispetto dei criteri e requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 
4, D.Lgs. n. 152/2006 (richiamato anche dall’Allegato 2 al D.Lgs. n. 28/2011 ma ad oggi non
ancora emanato); 

  • il rispetto di eventuali normative locali per il generatore e per la biomassa; 

  • la conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI 
EN 14961-4 per il cippato (punto 2 dell’Allegato 2 al D.Lgs. n. 28/2011). 


Da un punto di vista procedurale, si ricorda la necessità di procedere con la comunicazione all’ENEA, attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono ultimati i lavori (per il 2015, http://finanziaria2015.enea.it) entro 90 giorni dalla fine dei lavori.