3 Giugno 2015

Per l’ex coniuge può (anche) essere una “questione” di oneri

di Leonardo Pietrobon
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Secondo quanto stabilito dalla lett. c) del comma 1 dell’articolo 10 D.P.R. n.917/86, sono deducibili dal reddito del contribuente esclusivamente i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. Sotto l’aspetto “procedurale”, in base all’applicazione letterale della citata norma, la separazione di “fatto” non costituisce presupposto per la fruizione della deduzione.

Ai fini del riconoscimento della deduzione i contribuenti devono indicare, nel punto 1 del rigo E 22 del modello 730, il codice fiscale del soggetto beneficiario, inoltre, come indicato dall’Agenzia delle entrate con la C.M. 50/E/2002:

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