18 Febbraio 2021

Per quali reti vale Transizione 4.0?

di Luigi ScappiniMaria Cavaliere
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La scheda di FISCOPRATICO

Il settore primario soffre, in misura superiore rispetto all’economia italiana nel suo complesso, di una dimensione aziendale ridotta rispetto al contesto sia comunitario sia mondiale, ragion per cui il Legislatore negli ultimi anni ha cercato di incentivare forme di aggregazione snelle e “libere”, le c.d. reti.

Tali forme contrattuali ai primordi prevedevano una unica forma fluida; tuttavia, le successive esigenze di mercato, hanno portato al riconoscimento della c.d. rete soggetto che, a differenza della c.d. rete contratto, assume una propria posizione sia giuridica sia fiscale.

In agricoltura, in ragione delle peculiarità stesse del settore, ha trovato utilizzo la prima fattispecie, caratterizzata dal mantenimento di un’autonomia propria dei singoli retisti (le aziende) partecipanti.

A tali forme di aggregazione, il Legislatore ha riservato nel tempo svariate agevolazioni, da ultimo il credito di imposta per la realizzazione e lo sviluppo dell’e-commerce nel comparto primario.

Sempre con la Legge di bilancio 2021  è stato rilanciato il credito per l’innovazione tecnologica nell’impresa, dal 2020 esteso anche al settore primario; e infatti è  con la L. 160/2019 che questa forma incentivante è stata estesa anche al comparto primario attraverso la “trasformazione” dei previgenti super e iper ammortamento, in un credito di imposta, fruibile, a questo punto, anche da chi dichiara un reddito forfettizzato (il reddito fondiario) e non analitico quale contrapposizione ricavi e costi.

In tale contesto bisogna domandarsi, nel momento in cui la norma testualmente afferma che “A tutte le imprese residenti … indipendentemente … dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa …”, se vi rientrino o meno le c.d reti leggere, le reti contratto che nella realtà non sono produttive di un reddito di impresa proprio.

La soluzione non è di poco conto in quanto, come detto, in agricoltura, nonostante le reticenze del settore, quelle che si sono sviluppate sono le reti contratto, che meglio si sposano con le esigenze e caratteristiche aziendali del settore.

Ai fini di una corretta soluzione, che si ritiene essere positiva, torna utile una prassi dell’Agenzia delle entrate che, seppur emanata in relazione al “vecchio” credito R&S come previsto dalla Legge di Bilancio 2015, esprime principi a nostro avviso estendibili anche al credito Transizione 4.0.

In particolare, la circolare 5/E/2016 chiarisce che “Con riferimento invece alla categoria della “rete-contratto”, si ricorda che, come precisato con la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, l’adesione al contratto di rete non comporta l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso, per cui gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete. Ai fini fiscali, come chiarito dalla circolare n. 20/E del 18 giugno 2013, l’imputazione delle singole operazioni direttamente alle imprese partecipanti si traduce nell’obbligo di fatturare da parte di queste ultime ed a queste ultime, rispettivamente, le operazioni attive e passive poste in essere dall’organo comune. Per gli eventuali atti posti in essere dalle singole imprese o dall’“impresa capofila” – che operano senza rappresentanza – è, invece, necessario che la singola impresa o l’eventuale “capofila” ribalti” i costi ed i ricavi ai partecipanti per conto dei quali ha agito, emettendo o ricevendo fatture per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese. Di conseguenza, ai fini fiscali, i costi ed i ricavi derivanti dalla partecipazione ad un contratto di rete sono deducibili o imponibili per i singoli partecipanti secondo le regole impositive fissate dal testo unico ed andranno indicati nella dichiarazione degli stessi. Parimenti, in relazione ai costi relativi ad attività di ricerca e sviluppo eleggibili, fatturati o “ribaltati” alle singole imprese, queste ultime hanno diritto al credito di imposta in commento“.

Più in dettaglio, l’Agenzia delle entrate specificando che il credito d’imposta ricerca e sviluppo trova applicazione anche per le reti di imprese nelle sue diverse forme, affronta la fattispecie della “rete contratto” privo di autonoma soggettività giuridica, chiarendo che a beneficiare dell’agevolazione sono le singole imprese aderenti alla rete, con la conseguenza che gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete.

Ne consegue che le singole imprese hanno diritto al credito di imposta in relazione ai costi eleggibili a loro fatturati o “ribaltati” dall’impresa “capofila”.

Di converso, nel caso in cui l’investimento sia effettuato da una “rete-soggetto”, vale a dire un autonomo soggetto passivo di imposta distinto dalle singole imprese retiste e che si assume in proprio il rischio degli investimenti, destinatario dell’agevolazione è la rete stessa.

La rete soggetto, dunque, determina in modo autonomo il credito di imposta spettante con riferimento ai costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili effettuati in esecuzione del programma comune di rete valutando autonomamente in capo a sé stessa la sussistenza di tutte le condizioni poste dalla disciplina agevolativa.

Se questo è il principio, si può concludere, per analogia, che i retisti appartenenti ad una rete contratto possono usufruire del credito d’imposta per beni strumentali 4.0, a condizione che la possibilità di operare in comune acquisti nell’interesse dei retisti sia previsto nel programma di rete e che la capofila ribalti sugli altri retisti i costi sostenuti per l’investimento.

In questo modo si rispetta appieno la ratio delle reti di imprese, nate per far sembrare grandi soggetti che presi singolarmente non lo sono e, soprattutto, per permettere in questo modo ai singoli retisti di poter accedere a investimenti altrimenti “sovradimensionati”.