Perdita 2017 sempre ad utilizzo limitato anche per le start-up
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLe perdite maturate dalle imprese in contabilità semplificata nel 2017, anche se generate nei primi tre periodi d’imposta, sono sempre utilizzabili con le regole previste dal regime transitorio di cui all’articolo 1, comma 25, L. 145/2018 (ad abbattimento del 40% del reddito d’impresa del 2018 e 2019 e del 60% del reddito del 2020).
È quanto emerge dalla lettura delle modifiche all’articolo 8 Tuir e dalle istruzioni al modello redditi PF 2019 in relazione alle nuove regole di riporto delle perdite dei soggetti Irpef.
Come noto, il legislatore della Legge di Bilancio 2019 ha modificato l’articolo 8 Tuir inserendo un’uniformità di trattamento nel regime di riporto delle perdite d’impresa sia dei soggetti Irpef, sia dei soggetti Ires, consentendo il riporto illimitato nel tempo ma nei limiti dell’80% del reddito d’impresa.
In buona sostanza, il risultato finale che consegue dalla modifica è un’uniformità di trattamento per tutte le perdite realizzate dalle imprese a prescindere dal regime contabile adottato e dalla forma giuridica: riporto illimitato nel tempo e utilizzo a scomputo dell’80% del reddito imponibile degli esercizi successivi.
Limitatamente alle perdite realizzate dalle imprese in contabilità semplificata (per le quali l’adozione, dal 2017, del regime di cassa ha portato forti perdite di esercizio per effetto dell’irrilevanza delle giacenze finali di magazzino), è stato previsto un regime transitorio finalizzato, come si legge nella circolare 8/E/2019, a trovare un equo contemperamento degli interessi del contribuente e di quelli dell’Erario.
In particolare, il regime transitorio in questione riguarda le perdite realizzate nel 2017, 2018 e 2019, ed utilizzate nei periodi d’imposta dal 2018 al 2020, per le quali è previsto l’utilizzo a “regime” (quindi ad abbattimento dell’80% del reddito imponibile) solamente a partire dall’esercizio 2021.
Sul punto, è bene ricordare che la circolare 8/E/2019 ha precisato che il regime transitorio in questione opera a prescindere dall’eventuale successiva adozione del regime ordinario, nel qual caso per le perdite maturate nei periodi di adozione della contabilità semplificata è necessario rispettare i minori limiti percentuali di abbattimento del reddito.
Nel modello Redditi PF è richiesta l’indicazione delle perdite non compensate nell’anno (ossia quelle residue dopo aver ridotto il reddito del 2018) nei righi RS12 e RS13 del quadro RS.
In particolare, il rigo RS 12 è suddiviso in due parti:
- i primi due campi dedicati alle perdite d’impresa in contabilità semplificata maturate nel 2017 (campo 1) e nel 2018 (campo 2), per le quali si applica il regime transitorio (utilizzo limitato in abbattimento dei redditi del 2019 e del 2020);
- i campi 3 e 4 sono invece riferiti alle perdite maturate dalle imprese in contabilità ordinaria. Nel campo 4 si indicano sia quelle maturate fino al 2017, sia quelle prodotte nel 2018, mentre nel campo 3 devono essere allocate solamente quelle maturate nel 2018. Per tali perdite, formatesi in periodi d’imposta in cui l’impresa ha adottato la contabilità ordinaria, l’utilizzo avviene senza limiti temporali ad abbattimento dell’80% del reddito imponibile (non vi è l’applicazione di alcun regime transitorio).
Nel successivo rigo RS13 è richiesto di indicare le perdite maturate nei primi tre periodi d’imposta per le quali, come detto, l’articolo 8 Tuir prevede la possibilità di utilizzo delle stesse ad abbattimento del 100% del reddito imponibile.
In tale rigo non devono tuttavia essere indicate le perdite maturate dalle imprese in contabilità semplificata nel 2017, anche se tale periodo d’imposta rientra nel triennio di inizio attività, poiché per le stesse si rende in ogni caso applicabile il regime transitorio di cui all’articolo 1, comma 25, Legge di bilancio 2019.
Tali perdite, pertanto, devono essere utilizzate nelle minori misure previste dal predetto regime transitorio anche se maturate nei primi tre periodi d’imposta di attività dell’impresa.