Perdita di beni strumentali e relativo indennizzo
di Alessandro BonuzziLa perdita di beni strumentali causata da eventi naturali rappresenta, purtroppo, un tema di costante attualità per le imprese italiane. Tali accadimenti si sono verificati anche lo scorso anno con la conseguenza che i relativi effetti avranno rappresentazione nel bilancio 2016.
In linea generale, è noto che il risultato economico dell’esercizio deriva dalla contrapposizione tra ricavi e costi di competenza.
Il costo di un bene strumentale all’esercizio dell’impresa, atteso che trattasi di un cespite a utilità pluriennale, concorre alla formazione del risultato d’esercizio attraverso il processo di ammortamento.
Nel caso specifico di perdita conseguente ad una causa non imputabile alla volontà dell’imprenditore, però, il costo non ammortizzato del bene non può che essere imputato, direttamente e integralmente, nell’esercizio in cui avviene l’evento naturale; infatti, è in tale momento che si esaurisce la sua utilità e funzionalità.
Anche l’eventuale rimborso assicurativo connesso alla perdita del bene va rilevato nell’esercizio nel quale si è verificata la calamità.
Occorre tuttavia tener conto di quanto stabilito dall’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), cod. civ., secondo cui, in ossequio al postulato della prudenza, non devono essere contabilizzati i profitti non realizzati.
Inoltre, l’OIC 15 stabilisce che “I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società”.
Pertanto, ai fini della contabilizzazione del risarcimento assicurativo, è necessario che il credito, nonché il componente positivo correlato, siano di esistenza certa e di ammontare obiettivamente determinabile.
Ciò accade, ad esempio, quando la spettanza e l’ammontare dell’indennizzo risultano da apposito verbale redatto dal perito assicurativo incaricato.
Diversamente, se le condizioni per l’iscrizione non sono soddisfatte nell’esercizio in cui si verifica l’evento naturale, il periodo di competenza del risarcimento è successivo rispetto a quello in cui è imputata la perdita del bene strumentale.
Sul punto vanno però osservate le indicazioni fornite dall’OIC 29, secondo cui “devono essere recepiti nei valori di bilancio … quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio – 31.12 per le imprese solari –, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza”.
Alla luce di tale principio, quindi, se la quantificazione del rimborso assicurativo viene definita, dopo il 31.12 (2016), ma entro la data di redazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio nel quale si è verificato l’evento dannoso (2016), il provento va rilevato già nel conto economico in chiusura (bilancio 2016), nel quale è contabilizzata la perdita del bene strumentale.
Ciò sempreché la spettanza del risarcimento sia già certa alla data di riferimento del bilancio (31.12.2016). Diversamente, l’indennizzo va rilevato in un esercizio successivo a quello in chiusura.
Si badi che la regola dell’OIC 29 non può trovare applicazione in relazione al costo derivante dalla perdita dell’immobilizzazione: infatti, l’evento naturale, ancorché si verifichi tra la chiusura dell’esercizio e la data di redazione del progetto di bilancio, non può mai riflettere una condizione esistente alla data di riferimento del bilancio.
Si precisa, infine, che, in base alla nuova versione dell’OIC 12, e alla luce della eliminazione dal conto economico della sezione straordinaria, i rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.