10 Novembre 2018

Perdita da accordi transativi deducibile solo in specifici casi

di Viviana Grippo
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L’accordo transattivo tra le parti è un contratto civilisticamente riferibile al dettato dell’articolo 1965 cod. civ.secondo cui: “le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”.Conseguenza della transazione è solitamente la rinuncia da parte del creditore di parte del suo credito a favore della veloce conclusione dell’operazione. Tale rinuncia, quindi, configura una perdita di parte del credito vantato.

Fiscalmente le perdite su crediti possono essere dedotte secondo il dettato del Tuir.

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