Perdite 2017 compensabili anche dopo il 2020
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Con la circolare 8/E/2019, pubblicata ieri, 10 aprile, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulle novità introdotte con la Legge di bilancio 2019, fornendo importanti precisazioni, tra l’altro, sul nuovo regime del riporto delle perdite da parte dei soggetti Irpef.
Giova a tal proposito ricordare che, allineando le regole previste per i soggetti Irpef a quelle già in passato stabilite per i soggetti Ires, le nuove disposizioni oggi prevedono la possibilità di scomputare le perdite d’impresa esclusivamente dagli altri redditi d’impresa; l’eccedenza può tuttavia essere utilizzata in compensazione nei successivi periodi d’imposta, senza limiti di tempo, seppur in misura non superiore all’80% del reddito.
Restano esclusi dalle novità introdotte soltanto i lavoratori autonomi, con riferimento ai quali non sono state previste modifiche normative.
La Legge di bilancio 2019 ha altresì introdotto una specifica disciplina transitoria per le imprese in contabilità semplificata, le quali potranno utilizzare le perdite maturate nell’anno 2017 e non compensate:
a) nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
b) nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
Con riferimento alla prevista disposizione dubbi erano sorti con riferimento all’utilizzabilità delle perdite maturate nel 2017 anche negli anni successivi al 2020. La circolare AdE 9/E/2019 interviene sul punto precisando che “le perdite 2017, non compensate nel triennio 2018- 2020 in applicazione delle disposizioni normative sopra esposte, saranno compensate negli esercizi successivi secondo il nuovo meccanismo di riporto, ovvero, senza limiti di tempo, nella misura ordinaria dell’80 per cento”.
Anche le perdite maturate negli anni 2018 e 2019 dalle imprese in contabilità semplificata sono soggette a particolari disposizioni transitorie. L’articolo 1, comma 25, L. 145/2018 prevede infatti che:
1. le perdite del periodo 2018 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa:
- per il periodo d’imposta 2019, in misura non superiore al 40%, per l’intero importo che trova capienza in essi;
- per il periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60%, per l’intero importo che trova capienza in essi;
2. le perdite del periodo 2019 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa:
- per il periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% per l’intero importo che trova capienza in essi.
Allo stesso modo, con riferimento alle perdite degli anni 2018 e 2019, la norma non prevede la sorte di eventuali eccedenze non ancora utilizzate al 2020: sul punto pare tuttavia pacifico ritenere che possano trovare applicazione le precisazioni fornite dalla circolare in esame con riferimento alle perdite maturate nell’anno 2017, anche alla luce di quanto chiarito dalla Relazione illustrativa, citata dal documento di prassi.
Nessuna disposizione transitoria è stata invece prevista con riferimento alle imprese in contabilità ordinaria. In considerazione dei chiarimenti in passato forniti per i soggetti Ires con la circolare AdE 53/E/2011 era stato tuttavia ritenuto che le perdite dei precedenti periodi potessero essere riportate in avanti senza vincoli temporali se, nell’anno 2018, non fosse già scaduto il quinquennio previsto dalla precedente disciplina. Tale interpretazione è stata confermata con la circolare in esame.
Da ultimo la circolare ha ribadito quanto precisato nei mesi scorsi nell’ambito degli incontri con la stampa specializzata: le disposizioni transitorie dettate per le imprese in contabilità semplificata trovano applicazione anche se l’impresa ha optato, dopo il 2017, per il regime di contabilità ordinaria.
Ciò significa, dunque, che le imprese in contabilità semplificata, penalizzate dall’introduzione del regime di cassa, continueranno ad essere penalizzate anche negli anni 2018, 2019 e 2020, quando, in luogo dell’ordinario utilizzo delle perdite nei limiti dell’80% dei redditi conseguiti, dovranno limitare gli utilizzi al 40%-60%, indipendentemente dalla successiva opzione per il regime di contabilità ordinaria.