15 Gennaio 2018

Perdite su crediti: le regole per la deducibilità

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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L’articolo 101, comma 5, Tuir, contiene le regole che devono essere seguite per la deduzione delle perdite su crediti, individuando in buona sostanza tre fattispecie:

  • una regola di carattere generale, secondo cui le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi;
  • una prima deroga per i crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, o nei confronti di imprese che hanno concluso degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologato a norma dell’articolo 182-bis della legge fallimentare. La stessa disposizione normativa precisa quando un’impresa si considera assoggettata ad una procedura concorsuale, individuando il momento in cui i predetti elementi certi e precisi si considerano soddisfatti nella data della sentenza di fallimento, o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, o del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito, o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
  • una seconda deroga prevista per i crediti di “modesto” importo, per i quali una volta decorso il termine di sei mesi rispetto alla scadenza di pagamento si presumono esistenti gli elementi certi e precisi per la deduzione della relativa perdita. A tal fine, l’articolo 101, comma 5, Tuir considera di modesta entità i crediti di importo non superiore a euro 2.500 (ovvero 5.000 per le grandi imprese, intendendosi per tali quelle con un volume d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro).

La disciplina fiscale della deduzione delle perdite su crediti è stata oggetto di importanti modifiche negli anni scorsi, dapprima ad opera dell’articolo 33, comma 5, D.L. 83/2012, e successivamente anche dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

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