Perdite del bilancio 2021 ed effetti di cumulo con perdite “congelate”
di Fabio LanduzziAlcune recenti Massime pubblicate dal Comitato Triveneto dei Notai hanno affrontato la questione dell’applicazione della norma – articolo 6 D.L. 23/2020 emendata, da ultimo, dall’articolo 1, comma 266, della Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) – che come noto prevede la sospensione temporanea degli obblighi di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione che si innescano ordinariamente in presenza di perdite “significative”, ovvero di perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale, o tali da determinarne la diminuzione al di sotto del minimo legale, ed in quest’ultimo caso anche la sospensione della causa di scioglimento della società, per le “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020” (comma 1); la norma rinvia al quinto esercizio successivo il termine entro cui devono essere adottati gli opportuni provvedimenti diretti a rimuovere tali perdite “significative”, dopodiché tornano ad operare le disposizioni ordinarie ivi inclusa, ove sussistente, la causa di scioglimento della società (commi 2 e 3).
La questione che era stata oggetto di dibattito ed interpretativamente non risolta, o quantomeno non in modo univoco, riguardava, lo si ricorderà, a quali perdite si applica questo effetto di “congelamento” e di rinvio dell’innesco degli effetti disposti dalla normativa codicistica.
Possiamo ricordare che secondo il Mise (lettera circolare n. 26890 del 29.01.2021) si doveva trattare esclusivamente delle perdite maturate nel 2020, escludendo così le perdite “accertate” nel 2020 ossia esposte in questo bilancio ma maturate nell’esercizio/esercizi precedenti (ad esempio, le perdite del 2019).
Di diverso avviso era il Notariato di Milano che, nella Massima n. 196 – che sostituiva la precedente n. 191 – si era espresso favorevolmente all’estensione degli effetti sospensivi della norma a “tutte le perdite risultanti” dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.
La questione che verrà a porsi nuovamente in occasione dell’imminente chiusura dei bilanci 2021, si riferisce alle perdite che dovessero essere maturate anche in tale esercizio (il 2021) ed all’effetto di cumulo con le perdite pregresse, ed in modo particolare con quelle maturate nel 2020 e rinviate a nuovo, che beneficiano senza subbio dell’effetto di congelamento disposto dalla norma.
Di questo argomento si è di recente occupato il Comitato Triveneto dei Notai la cui Massima T.A.13 dà atto dapprima che le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 sono sottoposte al regime di “sterilizzazione” ex articolo 6 D.L. 23/2020 fino all’approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo (quindi, il bilancio che sarà chiuso di norma al 31 dicembre 2015); tale effetto, precisa la Massima, prescinde naturalmente dalla circostanza che tali perdite abbiano ridotto di oltre un terzo il capitale sociale nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 o che lo ridurranno negli quelli successivi sino al quinto. Da tale situazione deriva allora che:
- se nel corso dei cinque esercizi successivi la società accumula perdite che, senza tener conto di quelle emerse nel bilancio 2020 e congelate, riducono il capitale di oltre un terzo, trovano immediata applicazione le disposizioni ordinarie di cui agli articoli 2446 o 2447 cod. civ. (e articoli 2482-bis o 2482-ter cod. civ., per le Srl); diversamente
- se nei cinque esercizi successivi la società accumula altre perdite che, solo se sommate a quelle del 2020 e congelate, realizzano le suddette condizioni, allora resta fermo il rinvio di 5 anni per l’assunzione delle relative decisioni.
Altro punto trattato negli orientamenti societari del Notariato Triveneto riguarda cosa accade se la società che ha in pancia queste perdite congelate, nel corso del 2021, è oggetto di un’operazione straordinaria come ad esempio una fusione per incorporazione.
Secondo la Massima T.A.14, queste particolari perdite sono oggetto di una sorta di “targatura”, tanto che la norma stessa domanda che nella Nota integrativa della società ne sia data informativa in merito ad origine e successive movimentazioni.
Perciò, in caso di fusione di una società che ha in bilancio tali perdite, queste ultime potranno essere assunte ed iscritte nel bilancio dell’incorporante conservando il regime di “sospensione” di cui godevano in capo alla incorporata.
Tuttavia, la Massima citata precisa che la presenza di queste perdite “congelate” non consente di liberare riserve presso l’incorporante per effettuare degli aumenti gratuiti di capitale dell’incorporante in misura eccedente il valore del capitale nominale della incorporata.