3 Marzo 2014

Perdite e capitale sociale nelle SRL: possibile ripartire con 1 Euro

di Fabio Landuzzi
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Lo Studio del Notariato n. 892-2013/I intitolato “Le nuove SRL” affronta anche un tema di diffuso interesse ed attualità; si tratta del rapporto che si crea fra la nuova disciplina del capitale sociale delle SRL, dopo le modifiche dell’articolo 2463, Cod.civ., introdotte dal DL 76/2013, e la disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite superiori ad 1/3 contenuta all’articolo 2482-ter, Cod.civ., e non modificata.

Il punto è che, da una parte, il nuovo comma 4 dell’articolo 2463, Cod.civ., stabilisce che l’ammontare del capitale sociale di una SRL può essere ora fissato in misura inferiore a 10.000 Euro, e pari ad almeno 1 Euro, seppure stabilendo alcuni vincoli ai conferimenti ed anche alla gestione della successiva destinazione degli utili alla formazione della riserva legale. Dall’altra parte, però, nulla è mutato nell’art. 2482-ter del Cod.civ., ai sensi del quale se a causa di una perdita di importo superiore ad 1/3 il capitale sociale si riduce al sotto del minimo legale, l’assemblea deve essere convocata senza indugio per prendere gli opportuni provvedimenti, ovvero: reintegrare il capitale, oppure sciogliere la società, oppure trasformare la società.

Ebbene, il punto è che se ora il capitale sociale di una SRL può essere come minimo di 1 Euro, ci si domanda cosa può (o meglio, deve) fare l’amministratore di una SRL con capitale sociale di 10.000 Euro ed una perdita di 6.000 Euro? Infatti, essendo una perdita superiore ad 1/3 e tale da ridurre il capitale al di sotto del minimo stabilito dalla legge ex articolo 2463, comma 2, Cod.civ., deve innescare la procedura prevista dall’art.2482-ter, Cod.civ., convocando l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti? Oppure può non fare nulla invocando il succitato comma 4 che prevede che il capitale sociale di una SRL possa essere anche di un solo Euro?

Lo Studio del Notariato, accedendo alla tesi più sostenuta in dottrina, afferma che in questo caso l’amministratore è comunque tenuto a convocare l’assemblea per deliberare ai sensi dell’articolo 2482-ter, Cod.civ. Infatti, benché le nuove disposizioni vigenti consentano l’esistenza di SRL con un capitale inferiore ai 10.000 Euro, se la società è stata costituita con un determinato capitale sociale, è a questo valore nominale che occorre fare riferimento per l’innesco delle conseguenze di cui all’articolo 2482-ter, Cod.civ.

Semmai, la combinazione delle due disposizioni apre ai soci una nuova possibilità che in precedenza non era ammessa. Ovvero, nello Studio del Notariato si osserva che nulla esclude che i soci possano decidere di abbattere il capitale sociale per la copertura della perdita d’esercizio da 10.000 a 4.000 Euro, e che anziché ricostituirlo nella misura di almeno i precedenti 10.000 Euro decidano di modificare lo Statuto della società fissandone la misura del capitale sociale proprio nei residui 4.000 Euro. Ciò è possibile secondo la tesi esposta nello Studio in commento in quanto la norma non impone che la scelta del capitale inferiore ai 10.000 Euro sia assunta solo ed esclusivamente in sede di atto costitutivo della SRL, potendo quindi la stessa essere al pari decisa in una successiva sede quale appunto può essere quella della delibera di modifica dello statuto assunta nell’ambito di un procedimento ex articolo 2482-ter, Cod.civ. Naturalmente, dovranno essere poi osservati i limiti e le condizioni poste dall’ordinamento per le SRL con capitale inferiore ai 10.000 Euro.

All’estremo, se a fronte di un capitale di 10.000 Euro la perdita fosse di 11.000 Euro, ai soci potrebbe essere consentito rimuovere la condizione di cui all’articolo 2482-ter, c.c., abbattendo il capitale fino a capienza (10.000 Euro), versando 1.000 Euro per la copertura della perdita residua, ed infine versando almeno 1 Euro per la sottoscrizione del nuovo capitale sociale. Naturalmente, dovranno poi fare i conti con la sussistenza realistica della continuità aziendale e con il fatto che il capitale sociale sia fissato in una misura tale da escludere che pressoché nell’immediato si abbia un nuovo innesco delle condizioni previste dall’articolo 2482-ter, Cod.civ..