Perdite da fideiussione a rischio di inerenza
di Fabio LanduzziLa concessione di garanzie, spesso nella forma di fideiussione, da parte di un’impresa commerciale a favore di un proprio partner commerciale, anche parte non correlata, costituisce un’operazione che deve essere attentamente valutata non solo per i delicati aspetti civilistici che essa presenta, ma, in via incidentale, anche per i riflessi fiscali che ne possono derivare.
Il caso che è stato oggetto della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 6298 del 2016 riguardava proprio un’impresa operante nel settore tessile la quale aveva concesso una fideiussione a favore di un proprio importante cliente.
L’operazione era finalizzata a permettere a questo partner commerciale dell’impresa di acquisire le risorse finanziarie utili a favorire il proprio rilancio industriale; la fideiussione era stata quindi ritenuta un’operazione diretta a produrre un potenziale beneficio per la società concedente poiché, in caso di esito positivo del piano industriale della controparte, sarebbero accresciute non solo le vendite dirette a detta impresa, ma si sarebbe anche contribuito a favorire l’esito positivo dell’acquisizione di questa controparte da un importante gruppo del settore, il che avrebbe ulteriormente consentito di fruire di attesi benefici economici indiretti.
L’operazione, purtroppo, non andò a buon fine e l’impresa beneficiaria della fideiussione venne dichiarata fallita con la conseguenza che la garanzia venne escussa e quindi la società concedente si trovò costretta a corrisponderne il valore alla banca che l’aveva emessa.
Per effetto di tali eventi, quindi, la società divenne creditrice dell’importo corrispondente nei confronti dell’impresa fallita, credito che però per via del fallimento venne portato a perdita.
L’Amministrazione finanziaria contestò la deduzione della perdita su crediti nel presupposto che l’operazione da cui essa era stata originata – la concessione della fideiussione – era estranea all’oggetto sociale della società ed all’attività da essa svolta, rispetto alla quale non presentava un sufficiente nesso causale.
I Giudici lombardi hanno avallato l’eccezione sollevata dall’Amministrazione, stigmatizzando il comportamento della società in quanto, pur prescindendo dalla assunzione del rischio di impresa, esso aveva determinato il sostenimento di una perdita senza che alla sua base potesse essere dimostrata l’esistenza di una adeguata valutazione in ordine alla fattibilità, solidità e sostenibilità dell’operazione finanziaria.
Quindi, a partire da una valutazione negativa della decisione assunta dagli amministratori della società nel concedere la fideiussione che ha originato la perdita oggetto della controversia fiscale, i Giudici giungono a sostenere che l’operazione finanziaria originaria era di fatto “estranea alla gestione aziendale”; ciò anche alla luce del fatto che non risultava essere stata prodotta documentazione in grado di dimostrare che l’operazione era in concreto volta al raggiungimento dell’obiettivo di accrescere il profitto della società, nella prospettiva di perseguire l’oggetto sociale.
Quindi, la perdita non è stata ammessa in deduzione ai fini fiscali in quanto ritenuta priva del requisito di inerenza.
Da tale arresto giurisprudenziale si trae quindi un richiamo all’attenzione, in primo luogo civilistica, alla assunzione di decisioni di gestione che si pongono ai confini del legittimo perseguimento dell’oggetto sociale, come è il caso della concessione di garanzie e favore di soggetti terzi, senza che vi sia un chiaro e documentato nesso causale con l’attività svolta dalla società e con il suo interesse al conseguimento dell’oggetto sociale.