29 Giugno 2021

Perdite significative e sospensione degli obblighi di intervento sul capitale

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Fa ancora discutere il perimetro oggettivo di riferimento dell’articolo 6 D.L. 23/2020, come modificato dalla L. 128/2020, in tema di sospensione dell’operatività degli obblighi di riduzione del capitale per perdite e del verificarsi della causa di scioglimento della società ai sensi dell’articolo 2464, comma 1, n. 4), cod. civ..

Uno degli aspetti tuttora controversi è costituito dall’esatta identificazione della nozione di “perdite emerse nell’esercizio di riferimento, che è quello in corso al 31 dicembre 2020, che ha come noto sostituito la precedente formulazione che si riferiva alle “fattispecie verificatesi”.

Sull’argomento è di recente intervenuto il Consiglio Nazionale del Notariato che ha pubblicato lo Studio n. 88-2021/I, focalizzandosi proprio sulla questione relativa alla delimitazione delle perdite che andrebbero incluse nella formulazione adottata dal Legislatore. Infatti, non vi è dubbio che essa si presta tuttora ad una duplice interpretazione, una più restrittiva – a cui aderisce fra l’altro anche il Ministero dello Sviluppo Economico (lettera circolare prot. n. 26890 del 29.01.2021) – secondo cui si dovrebbe trattare delle perdite che sono state prodotte durante l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, e l’altra più estensiva – a cui aderisce lo Studio del CNN – secondo cui si dovrebbe trattare di tutte le perdite comunque risultanti dal bilancio riferito al suddetto periodo, includendovi quindi anche perdite che sono riportate da precedenti esercizi.

Lo Studio del CNN fa notare come indubbiamente l’espressione utilizzata dal Legislatore (“perdite emerse”) sia atecnica, e quindi si presti effettivamente ad interpretazioni differenti; secondo il CNN, tuttavia, sarebbe da privilegiare l’interpretazione che attribuisce a tale definizione il contenuto di perdite “rilevate” nel bilancio del periodo di riferimento, e quindi in grado di tenere conto di qualunque perdita che abbia l’effetto di incidere sul capitale sociale, anche se proveniente da esercizi precedenti.

Questa lettura della norma consentirebbe di andare incontro alle esigenze non solo delle imprese più pesantemente colpite dagli effetti della crisi causata dalla pandemia nel periodo di riferimento, ma anche di quelle che si trovano a fare i conti con la difficoltà loro e dei propri soci a reperire in questo stesso periodo i fondi che necessiterebbero per un congruo e tempestivo intervento sul capitale, come sarebbe richiesto attivando le disposizioni ordinarie.

Inoltre, non accedere a questa soluzione interpretativa significherebbe rischiare di penalizzare ingiustificatamente le imprese i cui esercizi si chiudono prima del 31 dicembre 2020 (si pensi alle imprese con esercizio chiuso al 30 giugno o al 30 settembre 2020) la cui gestione è stata perciò fortemente incisa dagli effetti della pandemia.

A prescindere poi da quale sia la tesi – restrittiva o estensiva – a cui si ritiene di accedere, circa il computo delle perdite che possono accedere ai benefici straordinari dell’articolo 6, si pone la questione se tali perdite debbano essere assunte “al lordo” delle riserve presenti nel patrimonio netto, e quindi avendo come riferimento il mero risultato economico dell’esercizio, oppure “al netto” delle riserve, ossia dopo aver preventivamente posto tutte le riserve disponibili a presidio del capitale sociale, e quindi solamente ove il valore residuo della perdita si presenti ancora di importo superiore ad un terzo del capitale sociale.

Anche su questo tema la dottrina si divide, e lo Studio del CNN prende posizione a favore della tesi “nettista” in considerazione del fatto che il presupposto dell’operatività della norma emergenziale in oggetto è che si verifichi la condizione dei cui agli articoli 2446 o 2447 cod. civ., circostanza che non si realizzerebbe laddove le riserve disponibili consentissero di assorbire in misura sufficiente le perdite realizzate nel 2020, eventualmente cumulate con quelle già riportate a nuovo.

In altre parole, si privilegia una lettura della norma più ancorata alla dimensione patrimoniale delle perdite ed al rapporto con il capitale sociale, piuttosto che ripiegata sull’asettica assunzione del dato del conto economico 2020; la perdita che innesca i citati articoli 2446 o 2447 cod. civ. è infatti quella evidenziata nel patrimonio netto, e sembra perciò plausibile che tale situazione non debba modificarsi neppure in relazione alla valutazione di innesco della norma emergenziale di cui all’articolo 6.

Lo Studio del CNN sottolinea comunque che, qualunque sia l’interpretazione a cui si acceda, ciò non può in ogni caso condurre ad un ricorso generalizzato all’applicazione della misura eccezionale in commento. Infatti, questa decisione deve passare attraverso una concreta valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, riferita alle sue reali prospettive future; di questa disposizione emergenziale non può perciò farsi un uso strumentale che rischierebbe di cadere nel suo impiego con finalità meramente dilatorie che non sarebbero ammissibili.