27 Aprile 2018

Il perfezionamento della notifica a mezzo posta

di Luigi Ferrajoli
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Nel processo tributario, la notifica eseguita in via diretta dall’ufficio fiscale è disciplinata dall’articolo 14 L. 890/1982, così come modificato dall’articolo 20 L. 146/1998.

In particolare, tale articolo prevede espressamente che: “la notificazione  degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge”.

L’articolo 8, comma 4, L. 890/1982, applicabile alle sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari, deve essere applicato per analogia anche nel caso di notifiche eseguite direttamente dall’Ufficio, essendo l’ordinamento del servizio postale ordinario privo di una regola analoga a quella summenzionata.

Nel caso di temporanea assenza del destinatario o delle persone abilitate alle ricezione del piego, questo viene depositato presso il punto di deposito più vicino al destinatario. L’operatore postale deve comunicare il tentativo di notifica del piego e del suo successivo deposito mediante avviso in busta chiusa tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Tale avviso deve contenere, oltre all’indicazione del mittente, anche l’espresso invito al destinatario a provvedere al ritiro del piego entro sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si considererà avvenuta trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata.

Ciò posto, i termini per impugnare dinanzi all’autorità giudiziaria competente un atto notificato direttamente dall’ufficio finanziario e ritornato all’ufficio postale per “compiuta giacenza” iniziano a decorrere trascorsi dieci giorni dal deposito in posta o comunque dall’invio della raccomandata di trasmissione dell’avviso di giacenza; ciò

è stato confermato dalla sentenza n. 4049 del 20.02.2018 dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione.

Nel caso di specie, il contribuente aveva proposto ricorso avverso un avviso di accertamento notificato dall’Ufficio a mezzo posta e ritirato oltre i dieci giorni previsti dalla giacenza.

La CTP aveva rigettato il ricorso e, a seguito di impugnazione proposta dal contribuente, la CTR aveva confermato la sentenza di prima cure, considerando intempestivo il ricorso proposto, non potendosi considerare, quale dies a quo, quello del ritiro della raccomandata contenente l’atto spedito direttamente dall’Agenzia delle Entrate, per il quale la notifica si sarebbe perfezionata con il deposito dell’avviso di compiuta giacenza del plico che non era stato ritirato entro i dieci giorni previsti dalla legge.

Il contribuente decideva di procedere ulteriormente avanti la Suprema Corte, rilevando come unico motivo di impugnazione la violazione dell’articolo 8 L. 890/1982.

Il Giudice di legittimità, con la richiamata sentenza n. 4049/2018, ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente confermando la sentenza emessa dalla CTR territorialmente competente.

Nello specifico la Corte di Cassazione, richiamando propria precedente e recente giurisprudenza, ha ribadito che “in caso di mancato recapito della raccomandata contenente l’avviso di arccertamento all’indirizzo del destinatario, la notifica eseguita in via diretta dall’ufficio fiscale ai sensi della L. n. 890 del 1982, articolo 14 deve intendersi eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza (o dalla data di spedizione della raccomandata di trasmissione dell’avviso di giacenza) oppure, se anteriore, dalla data del ritiro del plico ed è da tale data che decorre il termine di impugnazione del provvedimento”, non potendo considerarsi quale dies a quo il giorno del ritiro della raccomandata da parte del destinatario, applicandosi analogicamente la L. 890/1982, articolo 8, relativo alle notifiche compiute dall’ufficiale giudiziario a mezzo posta” (Cass. Civ. n. 2047/2016).

La Corte, riprendendo un principio giurisprudenziale già consolidato, ha quindi escluso che “il momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l’ufficio postale, poiché in tal modo si rimetterebbe al destinatario la scelta del momento a far data del quale far decorrere il termine di impugnazione dell’atto notificato, con conseguente compressione dell’interesse del soggetto notificante (Cass. Civ. n. 19958/2017).

Ne consegue che la regola da applicare, per il perfezionamento della notifica, ai fini della decorrenza del termine per impugnare l’atto impositivo, è quella secondo cui la notificazione si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell’avviso di giacenza, mentre la data del ritiro del plico postale, successiva a tale termine, non è da prendere in considerazione.

Per tali ragioni, la Corte ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente e ha condannato quest’ultima al pagamento delle spese di lite.

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