Perimetro dell’esclusione dei dati precompilati dal controllo formale
di Alessandro BonuzziCon l’apertura della campagna dichiarativa 2024, avente ad oggetto il periodo d’imposta 2023, è doveroso procedere a un recap in ordine alle vigenti semplificazioni, in termini di esonero dall’obbligo della conservazione documentale, rivolte ai dati precompilati.
Infatti, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, D.Lgs. 175/2014, così come sostituto dall’articolo 6, D.L. 73/2022, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle entrate, laddove il contribuente presenti la dichiarazione precompilata direttamente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, ovvero mediante Caf o professionista, senza modifiche.
In tal caso, possono trovare applicazione le seguenti semplificazioni:
- il contribuente non è tenuto a esibire al Caf o al professionista la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle entrate, e
- il Caf o il professionista abilitato è esonerato dalla conservazione della documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi, pur essendo tenuto ad acquisire dal contribuente una dichiarazione con la quale quest’ultimo attesti di avvalersi della facoltà di presentare
- la dichiarazione precompilata senza modifiche.
L’esonero dall’esibizione, per il contribuente, e dalla conservazione, per il Caf o il professionista abilitato, riguarda esclusivamente la documentazione attestante:
- il sostenimento della spesa detraibile o deducibile comunicata dai soggetti terzi all’Agenzia delle entrate;
- l’ammontare della spesa sostenuta;
- la modalità di pagamento della spesa.
Tuttavia, se il contribuente ritiene opportuno esibire comunque al Caf o al professionista anche la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, il Caf o il professionista abilitato esamina i documenti e ne verifica la corrispondenza con i dati riportati nella dichiarazione precompilata. Nel caso in cui tale corrispondenza sia confermata, la dichiarazione viene presentata senza modifiche e il Caf o il professionista è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi.
Nella diversa ipotesi di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, effettuata mediante Caf o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Peraltro, il Caf o il professionista abilitato è tenuto alla conservazione di tutta la documentazione prevista nell’ambito del visto di conformità, compresa quella relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi, anche se non modificati.
È, però, prevista una deroga specifica per le spese sanitarie, con riferimento alle quali non viene effettuato il controllo formale se i relativi dati non sono modificati rispetto a quelli precompilati, venendo altresì meno l’obbligo di conservazione della documentazione.
Sul punto, la circolare n. 14/E/2023 precisa che “il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), il contribuente può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.
Se vi è corrispondenza tra la documentazione (o il prospetto di dettaglio) esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie non viene modificato e, pertanto, il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa alle spese sanitarie.
In caso di difformità tra la documentazione esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie viene modificato e, quindi, il CAF o il professionista è tenuto ad:
- acquisire dal contribuente e a conservare i documenti di spesa (scontrini, fatture, ecc.) che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo risulta modificato;
- acquisire e conservare il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente alla dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria”.
Nessuna semplificazione è prevista, invece, dall’articolo 5, D.Lgs. 175/2014, al di fuori del caso della presentazione della dichiarazione precompilata. Tuttavia, una disposizione atta ad allargare il campo delle semplificazioni sarebbe già in vigore da tempo; si tratta del comma 3-bis dell’articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973, secondo cui gli uffici non potrebbero richiedere ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell’anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, come tali sono, ad esempio, i dati delle spese sanitarie.