7 Gennaio 2016

Periodicità dei Modelli INTRASTAT

di Luca Mambrin
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Il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 febbraio 2010 disciplina e stabilisce modalità e termini per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intra di beni e dei servizi resi a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro UE e degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro UE.

In particolare ai sensi dell’art. 1 del Decreto i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni o acquisti nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altro Stato Ue devono presentare:

  • Mod. INTRA-1 per le cessioni intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli art. 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. 633/72;
  • Mod. INTRA-2 per gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter del D.P.R. 633/72.

In merito alla periodicità di presentazione dei modelli Intra, premesso che se per un mese o un trimestre non è stata compiuta nessuna operazione non esiste alcun obbligo dichiarativo e che la periodicità annuale non è più prevista, gli elenchi vanno presentati:

  • in caso di periodicità mensile→ entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento;
  • in caso di periodicità trimestrale→ entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento.

L’art. 2 comma 1 del D.M. 22/02/2010 prevede che ciascun elenco riepilogativo debba presentato con periodicità:

  • trimestrale, dai contribuenti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (acquisti, cessioni, prestazioni di servizi rese e prestazioni di servizi ricevute),  un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
  • mensile, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nel trimestre di riferimento e/o in uno dei quattro trimestri precedenti, un ammontare superiore a 50.000 euro.

Il successivo comma 4 prevede poi che i soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia di euro 50.000 devono presentare l’elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata.

Come precisato poi anche nella C.M. 14/E/2010 il superamento o meno della soglia di 50.000 euro deve essere accertato distintamente per l’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, da un lato, e per l’elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute, dall’altro. È quindi possibile che il medesimo soggetto sia tenuto, per esempio, ad una periodicità trimestrale per l’elenco relativo agli acquisti di beni e servizi ed una periodicità mensile per l’elenco relativo alle cessioni di beni e servizi. Inoltre, va tenuto presente che, nel caso di superamento della soglia di 50.000 euro per una singola categoria di operazioni (cioè solo per le cessioni intracomunitarie di beni ovvero solo per i servizi resi a soggetti passivi comunitari, ovvero solo per gli acquisti intracomunitari di beni o solo per i servizi ricevuti da soggetti passivi intracomunitari), scatta l’obbligo di presentazione mensile per l’intero elenco di cessioni o di acquisti.

Dunque, le singole categorie di operazioni relativi ai beni ed ai servizi non si sommano, ma sono considerate singolarmente; tuttavia, il superamento della soglia per una singola categoria comporta l’applicazione della periodicità mensile anche per l’altra categoria.

Si vedano i seguenti esempi:

  • se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato cessioni intracomunitarie di beni pari a 60.000 euro e, nel medesimo periodo, ha prestato servizi per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi intracomunitari resi;
  • se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 30.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto prestazioni di servizi per 55.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi intracomunitari ricevuti.

Quindi se il limite di 50.000 euro è stato superato anche in uno solo dei quattro trimestri dell’anno precedente, il contribuente sarà tenuto ad una periodicità mensile per almeno quattro trimestri consecutivi (art. 2, comma 1, lett. a, DM 22.2.2010); potrà ritornare a presentare trimestralmente gli elenchi, se non supererà la soglia di 50.000 euro per almeno quattro trimestri consecutivi.

I requisiti di periodicità devono essere quindi costantemente monitorati: come detto infatti se il soggetto obbligato che presenta un elenco riepilogativo trimestralmente nel corso di un trimestre supera la soglia dei 50.000 euro (da considerare sempre per ogni singola categoria di operazioni), deve passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato: in questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentati gli elenchi riepilogativi opportunamente contrassegnati.

Quindi, come precisato anche nelle C.M. 14/E/2010 e 36/E/2010 nel caso in cui il limite venga superato:

  • nel mese di gennaio, il soggetto obbligato dovrà presentare un elenco trimestrale entro il 25 febbraio, contrassegnando nel frontespizio la casella “primo mese del trimestre”;
  • nel mese di febbraio, dovrà presentare entro il 25 marzo un elenco trimestrale contenente i dati relativi a gennaio e febbraio, contrassegnando nel frontespizio la casella “primo e secondo mese del trimestre”;
  • nel mese di marzo, dovrà presentare un elenco trimestrale contenente i dati di gennaio, febbraio e marzo entro il 26 aprile, contrassegnando la casella “trimestre completo”.

I soggetti passivi che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri presenteranno gli elenchi con cadenza trimestrale, sempre che, nei trimestri già trascorsi e in quello in corso, non sia stato superato per ciascuna categoria il limite di 50.000 euro.