10 Dicembre 2018

Permuta di “bene esistente” con “bene futuro”

di Fabio Landuzzi
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L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27058/2017 offre l’occasione per ritornare su di una operazione abbastanza diffusa nella pratica professionale, in modo particolare nel settore immobiliare: si tratta della permuta di un “bene esistente” – il terreno edificabile di proprietà di una persona – con un “bene futuro” – normalmente una abitazione facente parte dell’edificio realizzato dall’impresa edile cessionario del terreno, o comunque una frazione dell’immobile costruito sul terreno dato in permuta.

Il tema controverso è quando può dirsi realizzata la plusvalenza imponibile per la persona fisica la quale deriva dalla dazione in permuta del terreno edificabile. È forse la data di efficacia della permuta del terreno edificabile (il bene “esistente”)? Oppure è il momento in cui la “cosa futura” viene ad esistenza?

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