Ogni persona fisica può sicuramente trasferire la collezione attraverso la donazione o la successione. La prima casistica, in sostanza, è rappresentata dalla assenza di alcun veicolo. Da un punto di vista fiscale, la donazione di opere d’arte non sconta un regime particolarmente vantaggioso in quanto, fermo restando l’applicazione delle aliquote ridotte per i familiari stretti e delle generose franchigie che la riforma fiscale non ha espunto, non esiste alcuna misura agevolativa, nemmeno sotto il profilo della determinazione della base imponibile che non è oggetto di alcuna forfetizzazione. La donazione di opere d’arte, pertanto, da un punto di vista fiscale, può essere interessante per sfruttare la franchigia di euro 1.000.000 nei confronti del coniuge e dei discendenti; franchigia che, se non utilizzata, verrebbe persa atteso che in occasione della successione si beneficerà di una nuova ulteriore franchigia. La donazione potrebbe essere interessante per quelle opere che non rientrano nella norma agevolativa, di cui all’articolo 9, comma 2, D. Lgs. 346/1990, di cui diremo di seguito.
Sicuramente, dal punto di vista fiscale la successione di opere d’arte gode di un regime di particolare interesse, atteso che la norma appena citata prevede che: “Si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l’esistenza per un importo diverso”.
Senza approfondire eccessivamente, possiamo, quindi, affermare che, aggiungendo un 10% alla base imponibile, si riesce a trasferire agli eredi i “De Chirico” che teniamo nel salotto di casa.
Il limite di questa previsione è, tuttavia, rappresentato dal fatto che l’agevolazione riguarda solo i quadri posti ad ornamento delle abitazioni.
Molto frequentemente, invece, gli operatori preferiscono usare alcuni veicoli. Ad esempio, se le opere fossero “inscatolate” in una società semplice, il trasferimento agli eredi riguarderebbe non le opere d’arte in quanto tali, bensì le quote della semplice. Anche in questo caso, si beneficia di una disciplina di particolare interesse, atteso che l’articolo 3, comma 4 ter, D.Lgs. 346/1990, stabilisce che, in caso di successione o donazione di quote a favore dei discendenti o dal coniuge, non si sconta imposta di successione donazione alcuna, ovviamente nel rispetto di alcune condizioni.
Oggettivamente, la previsione, sotto certi profili, è ancora più interessante rispetto a quella dell’articolo 9, D.Lgs. 346/1990, atteso che l’esenzione riguarda tutte le opere d’arte contenute nella società che, peraltro, potrebbe racchiudere anche altri beni quali alcuni immobili o liquidità. Invero, nonostante questa impostazione sia stata confermata dallo studio del Notariato n. 17/2020, negli ultimi periodi l’agevolazione in discorso ha vissuto dei momenti difficili, visto l’approccio sostenuto dall’Agenzia delle entrate per cui la stessa sarebbe riconosciuta solo in ipotesi di trasferimento di partecipazioni che permettono di controllare un’azienda.
Nonostante il descritto approccio degli Uffici, siamo fiduciosi in un cambio di rotta, atteso che, seppur timidamente, il legislatore ha reagito nella riforma stabilendo che, nel caso di quote società di persone è sufficiente detenere dette quote per un quinquennio, senza porre alcun requisito in ordine alla natura dei beni inseriti all’interno della società.
Arrivati al terzo veicolo, non possiamo dimenticare il trust. In questo caso, l’imposta di successione e donazione viene declinata nella versione della donazione, per cui si rende inapplicabile l’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 346/1990. È stato da taluni osservato come il trust testamentario sconterebbe l’imposta declinata nella versione imposta di successione. Ad ogni buon conto, rimanendo nelle casistiche più classiche e statisticamente più frequenti, possiamo affermare che il trust risente degli stessi limiti della imposta di donazione. Tuttavia, un importante aspetto da non trascurare è il fatto che l’imposizione non avviene al momento di disposizione delle opere in trust, bensì nel momento finale in cui queste passeranno i beneficiari momento che potrebbe essere differito nel tempo.