1 Aprile 2025

Piano di transizione 5.0: investimenti sostitutivi

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Ai fini della fruizione del credito d’imposta per acquisto di beni strumentali che permettano di ottenere un risparmio energetico (c.d. Piano di Transizione 5.0, di cui all’articolo 38, D.L. 19/2024) è prevista una procedura semplificata di misurazione del risparmio di cui sopra, laddove l’investimento de quo si traduca in una sostituzione di un bene analogo precedentemente acquistato. Questi investimenti rientrano tra quelli cosiddetti sostitutivi, ai quali è dedicato il comma 9-bis, del citato articolo 38, D.L. 19/2024. In base alla disposizione da ultimo citata, l’investimento sostitutivo genera un risparmio energetico della struttura produttiva, ovvero dei processi interessati dall’investimento, forfettizzato rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento, salva restando la facoltà di provare un più accentuato risparmio. A tal fine, il sopra citato comma 9-bis, statuisce che l’investimento sostitutivo deve essere eseguito essendo trascorsi, alla data dell’effettuazione della comunicazione di accesso al beneficio, almeno 24 mesi dal termine della procedura di ammortamento del bene sostituito.

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