7 Novembre 2019

Piante officinali in attesa dei decreti

di Luigi Scappini
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L’articolo 2135, cod. civ. prevede, tra le attività qualificanti l’imprenditore agricolo, la coltivazione del fondo, senza effettuare alcuna distinzione in merito alla tipologia di pianta coltivata.

La riforma del 2001, come noto, da un lato ha ampliato il concetto di fondo e dall’altro ne ha ridotto il ruolo, che da imprescindibile diviene potenziale;infatti, è previsto che le attività cosiddette agricole ex se debbano solo potenzialmente essere svolte sul fondo, senza quindi prevederne l’obbligatorietà.

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L’impresa agricola: profili civilistici e fiscali
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