14 Settembre 2016

Piattaforme on line per la prenotazione di alloggi con obblighi IVA

di Marco PeiroloPaolo Centore
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In alcuni precedenti contributi ci siamo occupati del trattamento IVA del servizio reso dalle piattaforme on line di economia condivisa, evidenziando che il medesimo assume natura di intermediazione a condizione che la piattaforma non agisca in nome proprio. In pratica, l’utilizzo di Internet ai fini dell’effettuazione della prestazione non incide sulla qualifica giuridica della stessa, che resta un servizio di intermediazione senza diventare, per ciò solo, un servizio prestato per via elettronica, in quanto tale soggetto ad un diverso regime impositivo (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 16 maggio 2008, n. 199).

Nel Working Paper n. 878 del 22 settembre 2015, il Comitato IVA ha specificato che il predetto servizio di intermediazione deve considerarsi reso nell’ambito di un’attività economica rilevante ai fini IVA ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), della Direttiva n. 2006/112/CE, da qualificare come esente da IVA se la piattaforma gestisce l’incasso delle somme di denaro tra cliente e fornitore.

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L’Iva nell’e-commerce
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