21 Settembre 2020

Piattaforme online: la partita Iva o il codice fiscale del cliente in fattura

di Clara PolletSimone Dimitri
Scarica in PDF

La partita Iva o il codice fiscale del cliente sono elementi obbligatori da riportare in fattura.

L’articolo 21, comma 2, lettera f), D.P.R. 633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni, richiede, infatti:

  • il numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente quando si tratti di soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato (circolare 12/E/2013, par. 6.3);
  • in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
  • nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale.

La fattura semplificata può non contenere questa informazione?

La fattura semplificata è una fattura, di importo non superiore a 400 euro, che contiene informazioni alleggerite, così non sono obbligatoriamente presenti i dati dell’imponibile ma è riportato l’ammontare del corrispettivo e dell’imposta incorporata, ovvero i dati che permettono di calcolarla; allo stesso modo non sono richiesti i dati identificativi completi del cessionario o committente, ma occorre comunque indicare il codice fiscale o la partita Iva.

L’articolo 21-bis, comma 1, lettera e), prevede, nel contenuto minimo, ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato, può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita Iva, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento.

L’Agenzia delle entrate, interpellata circa gli obblighi di fatturazione o di certificazione Iva relativi all’utilizzo di una piattaforma online per l’acquisto di servizi di spedizione, ha fornito la risposta n. 324 del 9 settembre 2020, ribadendo innanzitutto come l’utilizzo della piattaforma online non sia qualificabile come servizio elettronico per il quale non vi è l’obbligo di emettere fattura, ricevuta o scontrino.

“Il mezzo elettronico costituisce un mero strumento, mediante il quale la società istante raccoglie le domande dei propri clienti ed effettua, per essi, le prenotazioni delle spedizioni, circostanza quest’ultima di per sé insufficiente ad attrarre il servizio nell’ambito di quelli resi tramite mezzi elettronici nel senso sopra delineato. Tale orientamento è, peraltro, in linea con quanto più volte precisato da questa Amministrazione, secondo cui ai fini dell’effettuazione della prestazione di servizi l’uso di internet, quale mezzo di comunicazione, è equiparabile all’uso di un telefono o di un fax e non fa mutare la natura giuridica dell’operazione che va qualificata come intermediazione e non come commercio elettronico (risoluzioni 133/E/2004, 199/E/2008 e principi di diritto 26/E/2019 e 3/E/2020).

I servizi diversi da quelli elettronici non possono beneficiare dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi – rispettivamente previsti dall’articolo 22, comma 1, numero 6-ter), D.P.R. 633/1972 e dall’articolo 1 D.M. 27.10.2015 – e ricadono nelle regole generali, dovendo quindi essere documentati tramite fattura (ex articoli 21 e 21-bis D.P.R. 633/1972) nei rapporti tra soggetti passivi d’imposta, o comunque a richiesta del committente, ovvero, fatte salve le limitate ipotesi in cui si possono ancora emettere scontrini e ricevute fiscali (circolare 3/E/2020), tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri in base all’articolo 2 D.Lgs 127/2015.

Si evidenzia, infine, che nell’emissione elettronica della fattura le specifiche tecniche richiedono l’indicazione della partita Iva o del codice fiscale, pena lo scarto della fattura con il codice errore 00417.

Il codice errore si ritrova nelle specifiche tecniche in vigore fino al 31 dicembre 2020 nella versione 1.5, sia nella versione 1.6 utilizzabile facoltativamente a partire dal 1° ottobre 2020 ed obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021.

Tra gli elementi della fattura elettronica relativi al cessionario, la valorizzazione del campo IdFiscaleIVA è “in alternativa non esclusiva a quella dell’elemento CodiceFiscale”; in altri termini, possono non essere valorizzati se è valorizzato l’elemento CodiceFiscale, mentre se non è valorizzato né l’uno né l’altro, il file viene scartato con codice errore 00417.

Con l’inserimento del numero di codice fiscale del cessionario/committente, il sistema ne verifica la presenza in Anagrafe Tributaria: se non esiste come codice fiscale, il file viene scartato con codice errore 00306.

Il codice errore 00417 dalle specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.5 e versione 1.6) riporta Descrizione in caso di fatture ordinarie: 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> e 1.4.1.2 <CodiceFiscale> non valorizzati Descrizione in caso di fatture semplificate: 1.3.1.1 <IdFiscaleIVA> e 1.3.1.2 <CodiceFiscale> non valorizzati (per il cessionario/committente deve essere indicato almeno uno tra partita IVA e codice fiscale)”.

Alla luce della più recente evoluzione normativa e tecnico-procedurale, deve dunque escludersi che nella compilazione delle fatture elettroniche via SdI, tanto ordinarie, quanto semplificate, possa essere omessa l’indicazione della partita Iva o del codice fiscale del cessionario/committente, ovvero di qualsiasi altro dato espressamente richiesto dalle citate Specifiche Tecniche.