Piccola proprietà contadina: decadenza per conferimento in Srl
di Luigi ScappiniL’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 68/2020 è tornata ad occuparsi dell’agevolazione prevista per l’acquisto dei terreni effettuato da parte di coltivatori diretti e Iap iscritti alla previdenza agricola, consistente, ai sensi dell’articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009 (meglio nota come “piccola proprietà contadina”) nell’applicazione di imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’1%.
Come noto, la norma, introdotta a sistema solamente a decorrere dal 2010, prevede la decadenza, con obbligo di assolvimento della maggior imposta non versata in sede di acquisto (si ricorda che sulla compravendita di terreni agricoli si sconta, in via ordinaria, un’imposta di registro in misura pari al 15%, parzialmente ridotta per coltivatori diretti e Iap al 9%), nel caso in cui, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti, i terreni vengano ceduti volontariamente ovvero venga meno la coltivazione o conduzione diretta.
Viene, quindi, introdotto un periodo di monitoraggio quinquennale nel quale non è consentito all’acquirente, pena il recupero delle maggiori imposte non versate, spossessarsi della titolarità del terreno nonché della diretta conduzione o coltivazione.
Ai sensi dell’articolo 11, commi 2 e 3, D.Lgs. 228/2001, in parziale deroga, non si ha decadenza nei seguenti casi:
- alienazione o concessione in godimento a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo ex articolo 2135 cod. civ.;
- alienazioni derivanti dall’attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l’insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.
Con la risposta a interpello n. 68/2020, l’Agenzia delle entrate si è espressa in merito all’ipotesi di conferimento del terreno acquistato fruendo dell’agevolazione di cui all’articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009, nel periodo di monitoraggio quinquennale, in una newCo Srl unipersonale partecipata dallo stesso contribuente, dando parere negativo.
In maniera condivisibile, l’Agenzia delle entrate si attiene a un’interpretazione strettamente letterale delle norme e, in particolare, dell’articolo 9 D.Lgs. 228/2001, ai sensi del quale “ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale (ora Iap: imprenditore agricolo professionale), continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche”. È quindi di tutta evidenza come tale norma non sia estendibile alla fattispecie oggetto di istanza, consistente nel conferimento in una Srl, seppur unipersonale e partecipata dal coltivatore diretto o Iap originario acquirente.
La risposta rappresenta la naturale prosecuzione di quanto affermato con la precedente risoluzione 227/E/2009 con cui era stata confermata la decadenza dall’agevolazione nella fattispecie di conferimento in una newCo Srl.
Considerazioni differenti, al contrario, devono essere fatte per quanto riguarda il conferimento in una società di persone, fattispecie nella quale non si determina la decadenza dall’agevolazione, come confermato sempre dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 455/E/2008 in cui, in ragione del combinato disposto di cui agli articoli 9 e 11 D.Lgs. 228/2001, soprarichiamati, non si ha decadenza dalle predette agevolazioni nel caso di conferimento di un fondo, effettuato nel quinquennio successivo all’acquisto agevolato, ad una società agricola in accomandita semplice, della quale il coltivatore diretto sia socio accomandatario e gli altri soci siano il coniuge e un figlio.
In particolare, l’Agenzia delle entrate ritiene che il conferimento in una società di persone in cui il conferente risulti essere anche socio “non comporta la decadenza dalle predette agevolazioni, in quanto, con il conferimento in parola, viene data attuazione ad una riorganizzazione finalizzata a promuovere lo sviluppo e la modernizzazione dell’attività agricola”, a condizione, aggiunge il documento di prassi, che “il coltivatore diretto (conferente) mantenga la qualità di socio accomandatario nella conferitaria e coltivi direttamente il fondo conferito.”.
Da ultimo, si ricorda come non si determini decadenza nemmeno nell’ipotesi di affitto del fondo, in vigenza del periodo di monitoraggio quinquennale, a una società di persone in cui risulti socio anche l’originario acquirente, a condizione che continui nella conduzione diretta dello stesso.
In tal senso, infatti, si è espressa sempre l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 279/E/2008.