10 Luglio 2018

Piccola proprietà contadina. Decadenze e sanzioni

di Luigi Scappini
Scarica in PDF

Come noto, il Legislatore riconosce ai soggetti che operano con assiduità in agricoltura e che da tale comparto ritraggono la maggior parte della propria redditualità, un regime di favore in fase di acquisizione di terreni agricoli.

Tale agevolazione, meglio nota come piccola proprietà contadina, è azionabile al sussistere di determinati requisiti.

L’agevolazione, si ricorda, ha trovato una propria stabilità solamente a mezzo disciplinata dall’articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009, convertito con L. 25/2010, e compete, in prima battuta, a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap).

Sono coltivatori diretti, ai sensi dell’articolo 31 L. 590/1965, coloro che lavorano manualmente e abitualmente alla coltivazione dei terreni e all’allevamento del bestiame, a condizione che la forza lavoro sua e dei suoi familiari non sia inferiore a 1/3 di quella necessaria.

Al contrario, Iap è, ai sensi dell’articolo 1 D.Lgs. 99/2004 colui che:

  • è in possesso delle conoscenze e competenze professionali ex articolo 5 Regolamento 1257/1999/CE;
  • dedica alle attività articole ex articolo 2135 cod. civ. almeno il 50% del proprio tempo e
  • ritrae, almeno il 50% del proprio reddito dall’attività agricola, non includendo nel computo eventuali redditi da pensione.

Nel tempo il Legislatore ha esteso l’agevolazione anche ad altri soggetti, includendovi anche le società agricole di cui al D.Lgs. 99/2004 a condizione che esse siano definibili come società Iap ai sensi dell’articolo 2 del medesimo decreto.

Si ricorda che sono tali:

  • le società di persone con almeno un socio Iap (nel caso di Sas esso deve rivestire la qualifica di accomandatario);
  • le società di capitali con almeno un amministratore Iap (nelle cooperative deve essere anche socio).

Per espressa previsione normativa un soggetto Iap può cedere la qualifica, in quanto amministratore, a una sola società.

Ai fini della fruibilità dell’agevolazione è richiesto che lo Iap risulti regolarmente iscritto alla previdenza agricola, in tal senso si è espressa anche la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 14963/2018 in cui si legge che “Le agevolazioni in questione non sono riconosciute tout court agli imprenditori agricoli professionali (persone fisiche o società), ma solo a quegli imprenditori agricoli professionali che risultino iscritti alla gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura, affinché la società possa essere a sua volta ammessa all’agevolazione è pur sempre necessario che tanto il socio, quanto l’amministratore, “che ne consente ed attribuisce la veste IAP sia iscritto in tale gestione … solo in tal modo si verifica quella equiparazione tra «IAP-persona Fisica» e «IAP-società» che la legge ha inteso affermare e presupporre nel riconoscere ad entrambe le soggettività le medesime agevolazioni fiscali e creditizie”.

L’agevolazione consiste nell’applicazione dell’imposta di registro dovuta sull’acquisto di terreni ricadenti nella zona E in misura fissa in ragione dell’aliquota ordinaria del 15%.

La fruizione dell’agevolazione viene meno se, entro un quinquennio dall’acquisto, si verifica una delle seguenti condizioni:

  • alienazione volontaria del fondo;
  • mancata conduzione e/o coltivazione diretta del fondo.

Per espressa previsione normativa, non scatta la decadenza quando il coltivatore diretto o lo Iap cede o concede il terreno a favore a coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo che esercitano anch’essi l’attività di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 cod. civ. (articolo 11 D.Lgs. 228/2001).

Il venir meno di uno dei requisiti individuati, comporta il recupero della maggior imposta non versata in sede di acquisto, senza applicazione delle eventuali sanzioni.

Questo, tuttavia, si manifesta solamente nell’ipotesi in cui sia il contribuente ad autodenunciarsi presso l’Agenzia delle entrate competente; infatti, come previsto dall’articolo 19, comma 1, D.P.R. 131/1986L’avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l’esecuzione di tale atto prima dell’avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono.”.

In tutti gli altri casi, come confermato dalla CTR Piemonte con la sentenza n. 359 del 21.02.2018, si rendono applicabili, in aggiunta al recupero della maggior imposta dovuta, le sanzioni amministrative comprese tra il 120 e il 240% dell’imposta dovuta (cfr. articolo 69 D.P.R. 131/1986).

L’azienda vitivinicola: gestione, controllo e fiscalità