Piccoli produttori di vino e adempimenti connessi – parte I
di Luigi ScappiniIl vino, a differenza di altri prodotti agricoli, è soggetto alle accise, con la conseguenza che, soprattutto con riferimento alla sua cessione in ambito comunitario o extracomunitario, soggiace ad alcune regole particolari che ne rendono complessa la circolazione; sono molti, difatti, gli adempimenti burocratici connessi.
In ragione di ciò, ma non solo, il Legislatore nazionale ha introdotto la figura del c.d. piccoli produttori di vino che, a decorrere dallo scorso 13.2.2023, per effetto della riscrittura dell’articolo 37, D.Lgs. 504/1995, viene definito come quei “produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno, sulla base della produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273”.
Rispetto al passato, la novità consiste nella riduzione del periodo di riferimento da prendere in considerazione, ai fini del conteggio delle produzioni medi; infatti, l’intervallo è passato da un quinquennio a un triennio.
Il dato richiesto è facilmente rinvenibile, in quanto è già a disposizione dei produttori che sono tenuti, in ossequio a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, D.M. 7701/2019, a presentare annualmente la dichiarazione vendemmiale e di produzione. L’adempimento, del resto, è generalizzato, essendone esonerati, per effetto di quanto stabilito dall’articolo 6, D.M. 7701/2019, i soli produttori di uve destinate a essere consumate come tali, ovvero a essere essiccate o trasformate direttamente in succo d’uva. A questi soggetti si aggiungono i produttori residuali, ovverosia coloro che conducono un fondo di estensione inferire a 1.000 metri quadri, la cui produzione non sarà, nemmeno parzialmente, destinata alla commercializzazione.
Nel momento in cui si procede alla commercializzazione di alcoolici, prodotti tra i quali rientra ovviamente anche il vino, si deve aver riguardo a quanto previsto dall’articolo 29, D.Lgs. 504/1995, il cui comma 2 prevede l’obbligo di richiesta di denuncia all’Agenzia delle dogane, competente per territorio, anche per gli esercizi di vendita in quantità superiore a 300 litri; tuttavia, sempre l’articolo 37, D.Lgs. 504/1995, stabilisce l’esenzione dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5, D.Lgs. 504/1995, nonché da quelli connessi alla circolazione e al controllo, per i piccoli produttori di vino, fintantoché l’accisa mantenga un’aliquota pari a zero.
Nel momento in cui si procede a una cessione intracomunitaria, primo elemento da analizzare è quello relativo alla tipologia di transazione messa in atto, ovverosia verificare se la vendita abbia quale controparte un soggetto privato (c.d. operazione B2C) o un altro operatore identificato ai fini Iva (c.d. operazione B2B).
Nel primo caso, è necessario verificare con quali modalità la vendita venga attuata; infatti, è possibile distingue 3 differenti fattispecie:
- vendita con trasporto diretto a cura del privato acquirente;
- vendita a distanza con trasporto organizzato a cura del piccolo produttore di vino;
- acquisto a distanza con trasporto organizzato a cura del privato acquirente tramite un vettore terzo.
Ne deriva che il discrimine, per comprendere appieno il corretto comportamento da tenere, è dato dal trasporto; infatti, a seconda del soggetto che se ne occupa variano le conseguenze in capo al venditore.
Limitando in questa sede l’analisi alla seconda fattispecie, ovverosia alla vendita a soggetti passivi comunitari, si rende necessaria la compilazione del modello MVV (Movimento prodotti vitivinicoli) che, a decorrere dallo scorso 1.1.2021, deve essere redatto in formato elettronico, a meno che non si rientri nei casi di cui all’articolo 4, D.M. 9281513/2020, ovverosia quando il documento deve accompagnare prodotti che iniziano e terminano il trasporto in Italia o iniziano il trasporto in territorio nazionale e sono finalizzati all’esportazione, in quanto usciranno dal territorio nazionale da una dogana italiana; fattispecie per la quale è ancora ammesso il formato cartaceo.
Il piccolo produttore di vino dovrà procedere ai seguenti adempimenti:
- controllo del numero identificativo Iva e del codice d’accisa, comunicati dall’acquirente comunitario, tenendo agli atti la stampa dell’esito del controllo;
- invio del vino al cliente (al deposito fiscale o al destinatario registrato occasionale) con la scorta del documento di accompagnamento MVV in formato elettronico e con indicazione del codice di accisa del destinatario (o i riferimenti dell’autorizzazione concessa al destinatario occasionale);
- emissione della fattura di vendita, non imponibile ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), D.L. 331/1993;
- presentazione del Modello Intra 1‐bis cessioni, alle scadenze previste (mensile o trimestrale a seconda del superamento o meno del limite di cessioni trimestrali individuato in 50.000 euro);
- presentazione alla Dogana competente della distinta mensile delle cessioni intracomunitarie effettuate;
- aggiornamento del registro di carico e scarico di cui all’articolo 36 e ss., D.P.R. 633/1972.