26 Novembre 2013

Piccoli scostamenti e significatività della contestazione

di Giovanni Valcarenghi
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Dopo la diffusione delle conclusioni del Garante della Privacy in tema di redditometro, credo sia corretto svolgere una riflessione più ampia in merito alle metodologie di accertamento pseudo – automatizzate ed alla opportunità di micro accertamenti. Sia ben chiaro, non mi voglio assolutamente accostare alla pericolosa tematica della evasione di sopravvivenza, che lascio volentieri alle inutili discussioni della politica (una delle tante che ultimamente ci vengono proposte). A mio giudizio, se vi è evasione dimostrata, la stessa deve essere punita a prescindere dall’importo.

Diversamente, voglio proporre una riflessione sull’abitudine di alcuni uffici di assumere un atteggiamento intransigente su talune posizioni che, per le specifiche circostanze e per le metodologie ricostruttive utilizzate, non paiono meritevoli di attenzione. Dietro a questa affermazione, si annida, ovviamente, la delicata questione della utilità di strumenti di ricostruzione automatica del reddito del contribuente che, nonostante se ne possa affermare la necessità per la tutela della casse erariali (così è stato, ad esempio, in tema di studi di settore), continuo a vedere come un palese atto di resa degli organi preposti all’accertamento.

Per comprendere il perimetro di riflessione cito due spunti di attualità:

  • le conclusioni del Garante della privacy che, nell’ambito della discussione sulle spese medie ISTAT, affermano che non pare per nulla proficuo dedicare tempo (e denaro) all’appuramento del presunto ammontare delle spese per la vita quotidiana (non risultanti all’anagrafe tributaria), quando mediamente si tratta di circa 900 euro al mese (quindi, nemmeno di 11.000 euro l’anno);
  • la sentenza n.274 del 19 luglio 2013 (e diffusa in questi giorni), pronunciata dalla CTP di Pavia, in ordine ad un accertamento da studi di settore nei confronti di una società produttrice di vino, ritenuta svolgere attività in modo antieconomico, cui viene contestato un reddito di 14.000 euro, nonostante fosse stato dimostrato che i soci erano affetti da gravi problemi di salute. In questo caso, i giudici hanno riscontrato l’esistenza di una posizione marginale, annullando poi l’avviso di accertamento.

Ora, il tema può essere così riassunto:

  • da un lato la constatazione che vi sono dei comportamenti di alcuni contribuenti che non rientrano nei canoni di una presunta normalità,
  • dall’altro la possibilità che tali comportamenti non siano per forza il frutto di una evasione.

Quale metro utilizza l’Ufficio per stabilire dove sta la ragione? Un canone automatizzato, che può alternativamente corrispondere alle medie ISTAT dei consumi della famiglie italiane, oppure il risultato di calcolo dello studio di settore.

Proprio su questo aspetto bisogna avere la forza di comprendere che semplici statistiche, medie o informazioni macro non possono che costituire semplici parametri di confronto da utilizzare come spie di possibile evasione. Nel caso dell’accertamento da studi di settore sopra citato, mi domando, quale mai possa essere stato il motivo che ha spinto l’Ufficio ha proseguire su una siffatta posizione, senza peraltro corroborare le proprie considerazioni con altre considerazioni assai più comprensibili, ad esempio, un tenore di vita dei soci palesemente incongruente con il dichiarato.

Invece, semplicemente accade che, una volta che sia avviato il procedimento, in rarissimi casi si giunge ad una sua archiviazione, anche a fronte di giustificazioni palesi fornite dal contribuente. Dispiace dirlo, ma dietro a questo comportamento ci sono due motivazioni:

  • da un lato le “difficoltà” che possono interessare il funzionario che si assume il “rischio” di una archiviazione,
  • dall’altro la pretesa infallibilità della ricostruzione matematico statistica che è stata assegnata a strumenti quali il redditometro (ovviamente, non per quanto attiene alle spese certe) o gli studi di settore.

Allora, la conclusione finale che propongo corrisponde ad una provocazione: il buon funzionamento dell’amministrazione finanziaria dovrebbe misurarsi anche con la percentuale di pratiche archiviate (ovviamente quando vi sono giustificazioni addotte dal contribuente) e non solo con gli accertamenti fatti. Bisogna insomma demolire il mito che una archiviazione debba per forza corrispondere ad un errore in fase di selezione, sintomo di malfunzionamento delle tecniche utilizzate; potrebbe semplicemente trattarsi di situazione particolare non compresa nelle maledette medie. Forse, costerebbe di meno al sistema Pease.

I giudici tributari, da parte loro, dovrebbero poi favorire tale processo, applicando più equamente il meccanismo di condanna al pagamento delle spese; toccati sul portafoglio, forse, anche i responsabili degli uffici saranno facilitati nel cambiamento di rotta.