Il piccolo ritardo ed il grande problema
di Comitato di redazionePossiamo tranquillamente affermare che il 2017 non è fortunato sul versante dell’Iva; troppe sono le leggerezze che si sono susseguite nelle prime settimane dell’anno per poter passare inosservate.
Abbiamo avuto modo più volte di soffermarci sul pasticciaccio delle lettere di intento e, speravamo, che con l’avvio del mese di marzo le cose potessero placarsi; invece non pare essere così.
Per presunti problemi di intasamento del canale Entratel, sono stati riscontrati disguidi nell’invio del modello dichiarativo Iva in scadenza lo scorso 28 febbraio.
Da qui la segnalazione delle Entrate in merito alla tolleranza per mini ritardi di tre giorni, subito però seguita dalla precisazione (con risoluzione 26/E) che la tolleranza c’è ma non può essere abusata.
In pratica, si è trattato di un solo spiraglio concesso a coloro che avessero trovato “chiusa” la porta di Entratel, ma ciò non significa che il termine di invio possa essere considerato come scadente al 3 marzo.
In primis, e questo pare corretto, tutti i termini – successivi al 28 febbraio 2017 – riferiti alla scadenza di presentazione del modello restano ancorati a fine febbraio. Così accade, ad esempio, per rapportare la misura dei ravvedimenti, piuttosto che per individuare il momento ultimo di compensazione del credito Iva del periodo 2015 che, come noto, si “confonde e si rigenera” nel modello del periodo successivo.
L’ulteriore spiraglio temporale, invece, sembra essere una concessione rivolta:
- a coloro che non avevano trasmesso nulla entro la scadenza canonica, nonché
- a coloro che hanno eseguito “trasmissioni aggiuntive” dopo il 28 febbraio, le quali sono da valutare come correttive nei termini.
Su tale aspetto, in effetti, non si vede come fosse possibile discriminare le due posizioni di cui, peraltro, l’una più tempestiva dell’altra. Infatti, sarebbe apparso bizzarro ritenere che chi nulla ha fatto entro la scadenza potesse beneficiare di 3 giorni in più, mentre invece chi ha fatto qualche cosa (magari sbagliando per la fretta) si trovasse la porta chiusa al 28 febbraio.
Pertanto, solo le trasmissioni poste in essere dal 4° marzo dovranno essere valutate come:
- dichiarazioni integrative a favore;
- dichiarazioni integrative (a favore del Fisco);
- dichiarazioni con dati mutati senza che si possa individuare alcun ostacolo nelle operazioni di controllo e accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
Trascurando i problemi di individuazione della corretta casella da barrare sul frontespizio del modello, l’attenzione deve riporsi sul tema delle sanzioni.
Se la dichiarazione è integrativa a favore, siamo convinti che non si possa pensare all’applicazione di alcuna sanzione, anche se il tenore letterale dei commi 8 e 8-bis dell’articolo 2 (dopo le modifiche apportate dal D.L. 193/2016) non pare del tutto cristallino.
Se la dichiarazione muta solo alcuni dati descrittivi non influenti sulle procedure di controllo, parimenti, non dovrebbe applicarsi alcuna sanzione, considerato anche che il mini ritardo dovrebbe – di per sé – scoraggiare qualsiasi istinto sanzionatorio.
Se la dichiarazione, invece, è integrativa a favore del Fisco, si possono individuare dei problemi, in quanto la medesima dovrebbe essere accompagnata dal versamento di sanzioni, sia pure ridotte per effetto del ravvedimento operoso.
Chi non lo ha fatto, farà bene a rimediare velocemente, al fine di scongiurare l’applicazione delle sanzioni piene da parte dell’Amministrazione, ove si decidesse di dare pratica attuazione ai criteri ventilati nella risoluzione.
A nessuno sfugge la leggerezza con cui si è gestito il termine anticipato di presentazione del modello, tenuto anche in considerazione il fatto che, nel passato, mai si è registrata una scadenza così ravvicinata alla chiusura del periodo di imposta.