30 Gennaio 2025

Pignoramento di immobile locato: adempimenti tributari del custode delegato

di Paola Barisone
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Ai sensi dell’articolo 492 c.p.c., in caso di immobile pignorato, il debitore non può disporre dei beni e non ne può godere i frutti dell’immobile medesimo, ma lo stesso resta nella sua sfera patrimoniale fino alla vendita, perché il pignoramento e l’affidamento in custodia dei beni non determinano alcuna modificazione nella titolarità del diritto di proprietà del bene.

Pertanto, nell’esecuzione immobiliare il Custode sostituisce il debitore esecutato senza assumere la titolarità dei beni pignorati, limitandosi a gestirli. Da ciò consegue che, dal punto di vista fiscale, il soggetto passivo di imposta rimane esclusivamente il debitore (Risoluzione n. 158/E/2005).

Qualora l’immobile pignorato risulti locato con contratto di locazione regolarmente registrato, occorre preliminarmente accertare se il debitore esecutato sia o meno un soggetto passivo Iva.

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