Pignoramento invalido se notificato ad un soggetto giuridico inesistente: il trust
di Luigi Ferrajoli
Con la recentissima sentenza n.307 del 25/2/2014 il Tribunale di Reggio Emilia ha statuito che il Giudice dell’Esecuzione può rilevare d’ufficio l’invalidità dell’atto di pignoramento, quando lo stesso venga posto in essere nei confronti di un soggetto giuridico inesistente, quale il trust.
Nel caso in esame il creditore procedente proponeva opposizione avverso l’ordinanza del 25.3.2013 emessa dal citato Tribunale, con la quale era stata rilevata d’ufficio l’invalidità del pignoramento notificato e trascritto nei confronti di un trust anziché nei confronti del proprio trustee.
In particolare, il creditore eccepiva che l’irregolarità dell’instaurazione della procedura esecutiva avrebbe dovuto essere rilevata dalle parti in causa e non già d’ufficio dal Giudice e che, comunque, non considerava sbagliato instaurare una procedura forzata nei confronti del trust, in quanto soggetto giuridico esistente.
Il Tribunale di Reggio Emilia, riprendendo le argomentazioni già dedotte dal medesimo organo giudicante con l’ordinanza del 25/3/2013, rigettava l’opposizione e concedeva termine per l’instaurazione del giudizio di merito, che si concludeva con la sentenza in esame n. 307/2014.
Preliminarmente il Giudice adito, con la sentenza menzionata, ha ritenuto che fosse “precipuo compito del G.E. verificare d’ufficio che l’atto di pignoramento, il quale costituisce l’incipit del processo esecutivo, non fosse affetto da vizi tali da renderlo nullo o inidoneo al suo scopo, cioè quello di dare inizio alla procedura”.
Lo stesso estensore della decisione ha evidenziato che alcuni elementi di invalidità possono essere sanati in assenza di una tempestiva opposizione agli atti, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e, questi, secondo principi generali, non possono essere eccepiti d’ufficio; altri invece sono rilevabili d’ufficio o perché ciò è previsto dalla legge (tra i tanti, vedasi l’articolo 37 L. 183/2010), o perché principi di massima tutela del debitore lo impongono (in tema di impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici, cfr. sentenza n. 6548 del 22/3/2011 Corte di Cassazione), o perché si tratta di irregolarità particolarmente gravi (nullità dell’atto di pignoramento immobiliare privo della sottoscrizione del difensore, cfr. sentenza n. 6264 del 20/4/2012) o perché i vizi sono talmente gravi da rendere l’atto del tutto inidoneo allo scopo per cui è prescritto (nel pignoramento presso terzi sia l’ingiunzione al debitore esecutato, ex articolo 492 c.p.c., sia l’intimazione rivolta al terzo, ex articolo 543 c.p.c., costituiscono elementi essenziali dell’atto e la loro mancanza implica l’inesistenza del pignoramento, cfr. sentenza n. 2473 del 30/1/2009).
Infatti al riguardo recentemente la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha statuito che: “ove la possibilità di assumere la veste di parte faccia difetto, si è in presenza di un giudizio che, per l’inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rileva strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo: donde l’inammissibilità dell’atto che lo promuove”.
Tale principio può trovare applicazione anche nell’ambito dell’espropriazione forzata, dato che anche quest’ultima si svolge in un processo tra le parti necessarie.
Il trust è dunque da considerarsi come un soggetto giuridico inesistente, non essendo ente autonomo che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del trustee, ma piuttosto un semplice rapporto tra soggetti, così come emerge dall’articolo 2 della Convenzione dell’Aja, resa esecutiva in Italia con la L. 364/1989 che afferma: “ai fini della presente Convenzione, per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”, e così come emerge anche dall’insegnamento della richiamata sentenza n. 28363 del 22/12/2011 della Corte di Cassazione, che ha rilevato che: “il trust non è soggetto giuridico dotato di una propria personalità e il trustee è l’unico soggetto di riferimento: nei rapporti con i terzi interviene il trustee che non è il legale rappresentante del trust, ma colui che dispone del diritto”.
In tale linea interpretativa si era precedentemente posta anche l’ordinanza datata 14.3.2011 dello stesso Tribunale di Reggio Emilia, che aveva stabilito che: “contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa opponente, il trust non è un ente autonomo a sé stante né può essere “entificato” e trattato alla stregua di una società”.
Nel caso de quo, il destinatario dell’atto di pignoramento e della successiva trascrizione è stato il trust, soggetto inesistente.
Il Giudice quindi correttamente ha rilevato d’ufficio l’invalidità della instaurata procedura esecutiva e della successiva trascrizione, attività appunto eseguite nei confronti del trust invece che del trustee, unico dotato di soggettività giuridica.
3 Novembre 2016 a 8:12
Questo articolo andrebbe riscritto per i non addetti ai lavori, per chi non parla questa lingua
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