Pignoramento senza cartella impugnabile dinanzi al giudice tributario
di Angelo GinexIn materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 5 giugno 2017, n. 13913.
La vicenda trae origine dalla proposizione di un ricorso per cassazione da parte dell’Agente della riscossione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che dichiarava la giurisdizione del giudice tributario per l’impugnazione di un pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, in riforma della pronuncia dei giudici di prime cure, che avevano declinato la giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha rilevato innanzitutto che, sulla base di una interpretazione letterale e sistematica degli articoli 2, 19 e 58 D.Lgs. 546/1992, 57 D.P.R. 602/1973, 9 e 617 c.p.c., si evince che:
- le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario;
- le opposizioni all’esecuzione di cui all’articolo 615 c.p.c. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario;
- le opposizioni agli atti esecutivi di cui all’articolo 617 c.p.c., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario;
- le opposizioni di terzo all’esecuzione di cui all’articolo 619 c.p.c. si propongono al giudice ordinario.
Ciò posto, osservano i Giudici di Piazza Cavour, resta tuttavia aperto il problema dell’individuazione del giudice davanti al quale proporre l’opposizione agli atti esecutivi ove questa concerna la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo e, in particolare, ove il contribuente, di fronte al primo atto dell’esecuzione forzata tributaria (cioè, all’atto di pignoramento), deduca (come nella specie) di non avere mai ricevuto in precedenza la notificazione del titolo esecutivo.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato tout court che “la cognizione dell’opposizione proposta avverso un atto di pignoramento effettuato in forza di crediti tributari e basata sulla dedotta mancata o invalida previa notificazione della cartella di pagamento recante la suddetta pretesa creditoria (o comunque di un altro atto che deve precedere l’inizio dell’espropriazione) è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario“.
Ciò, sulla base della considerazione per la quale l’opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato da nullità derivata dall’omessa notificazione degli atti presupposti, si risolve nell’impugnazione del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l’intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria. (in senso conforme, cfr., Cass., Sezioni Unite, n. 14667/2011; Cass., n. 24915/2016).
La pronuncia in commento si pone in netto contrasto con un diverso e più recente orientamento della medesima Corte, secondo cui “l’opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato per nullità derivata dall’omessa notificazione degli atti presupposti, è ammissibile e va proposta dinanzi al giudice ordinario, ai sensi degli articoli 57 D.P.R. 602/1973, 9 e 617 c.p.c.”, in quanto atto dell’esecuzione forzata tributaria successivo alla notificazione della cartella di pagamento (come, appunto, un atto di pignoramento), restando irrilevante il vizio dedotto (Cass., Sezioni Unite, n. 21690/2016 e 8618/2015; Cass., n. 24235/2015 e 9246/2015).
In definitiva, quindi, deve ritenersi che, in caso di impugnazione di un atto di pignoramento effettuato in forza di crediti tributari per la mancata o invalida previa notificazione della cartella di pagamento, il contribuente deve adire il giudice tributario, preferibilmente nel termine di 20 giorni, essendo tale azione qualificata come opposizione ex articolo 617 c.p.c..