11 Settembre 2013

Più ampi gli spiragli per la falcidia IVA in concordato

di Claudio Ceradini
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La questione della possibilità di prevedere nei piani concordatari, di qualsiasi natura siano, la falcidia del debito per IVA nei confronti dello Stato trova da qualche tempo spiragli di operatività più consistenti. La questione trae origine dalla valenza assoluta che la Corte di Cassazione ha riconosciuto alla norma che disciplina la transazione fiscale, e segnatamente l’art. 182-ter della Legge Fallimentare. Tutto nasce dalla modifica al primo comma della disposizione apportata con il D.L. n.185/08 (cui ha fatto seguito l’estensione alle ritenute ad opera del D.L. 78/2010) che esclude la possibilità di prevedere nella proposta di transazione fiscale la riduzione del debito per IVA e ritenute non versate, che costituisce per inciso l’esposizione nei confronti dello Stato tipicamente più frequente nell’ambito delle procedure concorsuali. La Corte di Cassazione con due sentenze gemelle (Cass. n.22931/11 e n.22932/11) ha assegnato alla norma valenza interpretativa, in continuità con il passato, e generale, indipendente quindi dalla decisione del debitore di utilizzare l’istituto della transazione fiscale o meno. La ratio è:

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