8 Ottobre 2024

Più “salato” il contributo se si impugna l’omessa notifica dell’atto presupposto

di Debora Mirarchi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il ricorso avverso il pignoramento sconta il pagamento del contributo unificato raddoppiato, in caso di contestazione relativa all’omessa notifica dell’atto presupposto.

È questo, in estrema sintesi, il principio affermato dalla Corte di cassazione che, avallando l’orientamento largamente condiviso, in particolare dalle Corti locali, con la sentenza n. 25607/2024, si è espressa, per quanto consta per la prima volta, in ordine al calcolo del contributo unificato nelle ipotesi in cui sia contestato l’atto conseguente e, con il medesimo gravame, anche l’omessa notifica dell’atto prodromico.

Preliminarmente si impone una seppure breve analisi dell’orizzonte fattuale, oggetto della pronuncia, il cui principio, come si vedrà meglio infra, è suscettibile di applicazione contestualizzata.

Il contribuente aveva presentato appello, lamentando l’erroneità del calcolo del contributo unificato, perché determinato sulla base della sommatoria fra valore del pignoramento e dell’atto presupposto (nel caso specifico avviso di accertamento), di cui contestava l’omessa notifica.

Con la pronuncia in commento, la Corte cassava la gravata sentenza, secondo cui il valore della lite, sul quale calcolare il contributo da versare, doveva identificarsi con quello dell’atto di pignoramento e non con il valore della pretesa tributaria, che aveva dato origine all’atto della riscossione.

Secondo la Corte, atteso che il contribuente, con una unica impugnativa, lamentava anche l’omessa notifica dell’atto impositivo, nel calcolo del contributo da versare doveva essere considerato il valore del pignoramento e il valore dell’atto prodromico.

Il ragionamento, fatto proprio dai giudici di legittimità, si fonda sul presupposto, normato dall’articolo 12, D.Lgs. 546/1992, secondo cui l’impugnazione nel processo tributario è ancorata al singolo atto.

Ciò significa che, ai fini del calcolo del contributo, assume rilevanza l’atto che si impugna e non il totale delle imposte richieste nel conseguente atto di pignoramento.

La previsione di un contributo “maggiorato”, inteso come comprensivo del valore del pignoramento e dell’avviso di accertamento, si fonda sul controverso convincimento secondo il quale, il contribuente con l’unica impugnativa avverso il pignoramento, lamentando la mancata notifica dell’atto che precede, ha di fatto censurato anche il prodromico atto di accertamento.

In altri più specifici termini, secondo la Corte, la censura, relativa alla omessa notifica dell’atto antecedente, è da intendersi come impugnazione dell’atto medesimo, analogamente a quanto accade nelle ipotesi in cui si contesti il merito della pretesa.

Sul punto, si ravvisa il corto circuito del decisum.

Come affermato da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Cassazione n. 16412/2007), la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni (Cassazione n. 7746/2022).

L’immediata conseguenza di tale assunto è che l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale, che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato.

Ciò in quanto, il presupposto dell’atto successivo è la notifica dell’atto prodromico, sicché la mancata conoscenza del contribuente del precedente avviso vizia l’atto di riscossione successivo.

Discorso diverso riguarda il caso in cui, oltre alla impugnazione del pignoramento, con un unico ricorso, si svolgano considerazioni afferenti alla fondatezza della pretesa, contenuta nell’atto impositivo, ancorché non notificato e in qualche modo ricavata nei presupposti fattuali e giuridici.

Il discrimen, in tale caso, che giustifica il pagamento di un contributo unificato omnicomprensivo, risiede nel fatto che si è in presenza di un ricorso c.d. cumulativo, con il quale il destinatario censura nel merito la legittimità e dell’atto impositivo, non notificato, come spesso accade nella pratica giudiziaria per scongiurare la definitività della pretesa e del successivo atto.

È proprio il caso di dire: oltre il danno, di non aver ricevuto la notifica dell’atto presupposto, anche la beffa di dover corrispondere un contributo maggiorato per il solo fatto di lamentare (legittimamente) il difetto di formazione della pretesa impositiva per omessa notifica.