28 Agosto 2014

Più semplice per il professionista la gestione delle spese anticipate dal committente

di Sergio Pellegrino
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Nell’editoriale di lunedì ho messo in evidenza l’attesa che abbiamo nei confronti dell’emanazione del decreto semplificazioni da parte del Governo.

Fra di esse una riguarda direttamente noi professionisti e dovrebbe porre fine ad una problematica quanto mai “fastidiosa” in relazione al trattamento fiscale da riservare alle somme eventualmente anticipate dal committente per lo svolgimento delle nostre prestazioni.

Quando siamo in trasferta e sosteniamo spese di vitto e alloggio, la deducibilità integrale delle stesse passa attualmente per una complessa procedura che pone in capo a imprese e professionisti tortuosi adempimenti.

La disposizione del quinto comma dell’art. 54 del Tuir oggi prevede infatti che le spese di vitto e alloggio siano integralmente deducibili quando sono sostenute dal committente per conto del professionista e vengono da questo addebitate in fattura; altrimenti sono soggette alla doppia “limitazione” prevista in linea generale dalla norma, potendo essere dedotte nei limiti del 75% del loro importo e per l’ammontare complessivo massimo del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

L’Agenzia ci ha messo del “suo” per complicare ulteriormente lo scenario, fornendo, nella circolare 28/E/2006, indicazioni operative così complicate da sembrare quasi finalizzate a “stimolare” gli interessati ad “accontentarsi” della deduzione parziale.

Riassumiamo i passaggi:

  • la fattura di vitto e alloggio deve essere intestata al committente, indicando come beneficiario della prestazione il professionista;
  • viene pagata dal committente, che però la deve considerare contabilmente alla stregua di un’anticipazione;
  • il committente trasmette al professionista il documento e questi deve aggiungere in fattura l’importo in questione (che naturalmente non sarà incassato);
  • ricevuta la fattura del professionista con l’indicazione della spesa di vitto e alloggio, il committente può dedurre il costo;
  • il professionista a sua volta dedurrà il costo, senza alcuna limitazione, al momento dell’incasso delle proprie competenze.

Tutto davvero troppo complicato.

Il decreto semplificazioni prevede allora una riscrittura del secondo periodo del comma 5 dell’art. 54 del Tuir, che stabilirà che “le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.

In questo modo tutti i problemi, sia per il committente che per il lavoratore autonomo, saranno risolti: il committente dedurrà il costo (a condizione ovviamente di dimostrarne l’inerenza), mentre per il professionista quella spesa non avrà più rilevanza né come compenso in natura né come costo da dedurre in modo “tortuoso”.

L’Erario, ovviamente, non ci perde nulla, visto che tutto si risolveva in una partita di giro, come evidenziato dalla relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto.

L’estensore della norma, in ossequio con le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, ha correttamente previsto che la modifica dispieghi la propria efficacia a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, ma essendo un cambiamento che semplifica la vita dei contribuenti c’è da augurarsi che la sua applicazione, magari in via interpretativa da parte dell’Agenzia, sia invece immediata.