24 Gennaio 2017

Plafond IVA anche per l’acquisto di fabbricati mediante appalto

di Marco Peirolo
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L’Amministrazione finanziaria è dell’avviso che nell’esclusione dal plafond delle cessioni di fabbricati e di aree fabbricabili, prevista dall’articolo 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972, rientri qualsiasi operazione negoziale che determini comunque, come nel caso dell’appalto, il passaggio della proprietà in capo al committente. E ciò, in particolare, anche se l’acquisto non avvenga mediante un atto direttamente finalizzato al trasferimento immobiliare.

In pratica, secondo questa impostazione, ad assumere rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’operazione dal regime di non imponibilità, è la finalità concretamente realizzata dal contribuente, essendo per contro irrilevante il fatto che all’acquisto si sia addivenuti, nella specie, mediante un contratto d’appalto, atteso che tale strumento negoziale ha comunque prodotto il risultato, sia pure indiretto, di determinare il passaggio di proprietà del bene realizzato in capo al committente.

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