30 Novembre 2016

Plafond Iva per gli appalti immobiliari

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Allo scopo di evitare ingenti posizioni creditorie Iva, il soggetto passivo che nel corso dell’anno solare precedente, ovvero nei dodici mesi precedenti, realizza un volume di operazioni non imponibili con l’estero (esportazioni, cessioni intracomunitarie, ecc.) superiore al 10% del volume d’affari, assume la qualifica di esportatore abituale e può nell’anno successivo acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva in misura pari al volume di operazioni con l’estero effettuato nell’anno precedente (cd. plafond disponibile).

In merito alle modalità di “spendita” del plafond, l’Amministrazione, con la C.M. 145/1998, aveva espressamente vietato l’utilizzo del plafond “per l’acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto avente per oggetto la loro costruzione o di leasing; e ciò in quanto, ancorché la disposizione di cui alla lettera c) dell’articolo 8 del D.P.R. n. 633 escluda espressamente dal beneficio solo le cessioni di fabbricati, l’esclusione è evidentemente da estendere a tali modalità di acquisizione dei fabbricati stessi, che realizzano un effetto equivalente”.

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Le operazioni intracomunitarie
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