3 Agosto 2017

Il plafond IVA per i servizi internazionali

di Marco Peirolo
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L’articolo 9, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972stabilisce che “le disposizioni del secondo e terzo comma dell’articolo 8 si applicano con riferimento all’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa”.

In pratica, i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali elencati nel comma 1 dello stesso articolo 9 del D.P.R. n. 633/1972 concorrono a formare il plafond per l’acquisto di beni e servizi senza applicazione dell’IVA da parte dei soggetti in possesso dello status di esportatore abituale. A tal fine, però, è richiesto che le prestazioni di servizi in esame siano effettuate nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa e non, quindi, in via meramente occasionale.

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