Plafond Iva trasferibile alla affittuaria anche senza comunicazione
di Fabio LanduzziL’articolo 8, comma 4, D.P.R. 633/1972 dispone che, in caso di affitto di azienda, il plafond Iva relativo allo status di esportatore abituale della società affittante è trasferibile alla affittuaria, se tale condizione è espressamente prevista nel contratto di affitto di azienda e se ne viene data “comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all’ufficio Iva competente per territorio”.
Cosa accade se, seppure il contratto di affitto di azienda stipulato fra le parti disponga il trasferimento del plafond Iva alla affittuaria, non viene adempiuto l’ulteriore obbligo comunicativo disposto dal comma 4 dell’articolo 8 succitato?
La Cassazione, con la sentenza n. 19366 del 05.06.2018, ha ritenuto che, in presenza di regolare registrazione del contratto di affitto di azienda, il cui contenuto includa la previsione del trasferimento del plafond Iva all’affittuario, l’omessa comunicazione all’Ufficio delle Entrate integri una violazione meramente formale, come tale non in grado di inficiare sul corretto e regolare trasferimento del plafond alla affittuaria.
Nel caso oggetto dell’arresto giurisprudenziale in commento, l’Amministrazione Finanziaria aveva infatti contestato alla affittuaria l’indebito utilizzo del plafond Iva trasferitole dalla affittante, esclusivamente in ragione dell’omessa comunicazione di cui al succitato articolo 8, comma 4, D.P.R. 633/1972.
Va osservato che la ratio della norma, che risale al tempo in cui gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria erano separati fra Ufficio del registro ed Ufficio Iva, era chiaramente quella di consentire che quest’ultimo Ufficio – che non riceveva l’atto di affitto per la registrazione – fosse reso edotto dell’avvenuto trasferimento del plafond, in modo da assicurare l’esecuzione dei controlli conseguenti.
Da tempo, con la unificazione degli Uffici, la norma appare del tutto anacronistica – come osserva il contribuente nel proprio ricorso in Cassazione – anche laddove essa continua a richiamare l’invio a mezzo lettera raccomandata, oggi ormai sostituito dalla trasmissione telematica dell’apposito modello.
Quindi, poiché l’Ufficio delle Entrate riceve il contratto di affitto per la sua registrazione, è chiaramente in grado di essere immediatamente informato del trasferimento del plafond Iva all’affittuario, così che l’interesse erariale non può dirsi compromesso o limitato dal comportamento, seppure omissivo, del contribuente che dimenticasse di comunicare l’anzidetto trasferimento all’Ufficio secondo le modalità di legge.
Da notare infatti che, oltre a riconoscere l’assenza di qualsivoglia impedimento all’azione di controllo dell’Amministrazione, la Cassazione osserva che il comportamento del contribuente non ha neppure determinato alcun salto d’imposta; per cui, si realizzano appieno le condizioni affinché la violazione commessa sia qualificata come meramente formale, e quindi tale da non avere conseguenze sugli effetti fiscali sostanziali.
La Cassazione ricorda nell’occasione che costituisce principio più volte affermato dalla stessa Suprema Corte, quello per cui la detrazione dell’Iva rappresenta un diritto tutelato dall’ordinamento in modo “sostanziale ed effettivo”, a fronte di una reale operazione sottostante, e che non può trovare impedimenti in obblighi meramente dichiarativi di poca rilevanza.
Viene infine rammentato il disposto dell’articolo 10 L. 212/2000, ovvero il principio della tutela della buona fede del contribuente e della non sanzionabilità di comportamenti che si sostanziano in errori meramente formali senza produrre debito d’imposta.
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