9 Novembre 2016

Plusvalenza da cessione d’azienda individuale

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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L’articolo 86 del Tuirdisciplina la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita, nell’ambito del reddito d’impresa, dei beni diversi da quelli produttivi di ricavi, comprese quelle rivenienti dalla cessione di un’azienda o di un ramo di essa. Anche per tali beni, al pari degli altri beni strumentali, la plusvalenza è imponibile per intero nell’esercizio in cui avviene la cessione ovvero per quote fino a cinque rate annuali di pari importo se il bene è detenuto dal almeno tre anni, e per il computo del periodo di possesso si deve aver riguardo ai giorni di calendario.

L’articolo 58, comma 1, del Tuir– in relazione alle imprese individuali – prevede che, il frazionamento della plusvalenza derivante dalla cessione d’azienda (o ramo d’azienda), non si applica quando si fa richiesta di assoggettare detta plusvalenza a tassazione separata a norma dell’articolo 17, comma 1, del Tuir, il quale alla lettera g) dispone che le plusvalenze, compreso il valore d’avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute dall’imprenditore individuale da più di cinque anni possono fruire della tassazione separata.

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