Plusvalenze da cessione di partecipazioni
di EVOLUTIONL’articolo 67, comma 1, alle lettere c) e c-bis), prevede che rientrano nella categoria dei redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni, rispettivamente:
- qualificate;
- non qualificate.
A tal fine rilevano le partecipazioni rappresentate da azioni – diverse dalle azioni di risparmio – ed ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio nonché i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquistate le predette partecipazioni posseduti:
- in società di persone;
- in società per azioni, in accomandita per azioni e responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al Regolamento Ce n.2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento Ce n.1435/2003 residenti nel territorio dello Stato (articolo 73, comma 1, lettera a), TUIR);
- in enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché in trust, residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale (articolo 73, comma 1, lettera b), TUIR);
- in società e enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti (articolo 73, comma 1, lettera d), Tuir).
Il successivo articolo 68, comma 6, del TUIR regola la determinazione dei redditi finanziari così come individuati nell’articolo 67.
In particolare, la previsione in questione dispone che, come regola generale, i redditi finanziari sono costituiti dalla differenza tra:
- il corrispettivo percepito, sia in denaro che in natura (in tal senso la M. 165/1998), a seguito della cessione della partecipazione;
- e il costo di acquisto, aumentato di ogni onere accessorio (spese legali, consulenze varie, costo dei bolli, spese per perizie), della partecipazione stessa.
Il comma 7 dell’articolo 68 del TUIR prevede che dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari e ai contratti di associazione in partecipazione.
I principi descritti riguardano sia le cessioni di partecipazioni qualificate che le cessioni di partecipazioni non qualificate; tuttavia la tassazione è applicata in modo separato.
In ciascun periodo d’imposta si vengono così a creare due masse distinte a seconda della tipologia di partecipazione sottostante.
Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate formano un’autonoma categoria di reddito e l’eventuale eccedenza positiva concorre alla formazione del reddito complessivo del percettore per il 49,72% (58,14% per i realizzi dal 2018) dell’ammontare complessivo; l’eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze può invece essere computata in diminuzione, fino a concorrenza del 49,72% (58,14% per i realizzi dal 2018) dell’ammontare delle plusvalenze della medesima categoria dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto (articolo 68, comma 3, del TUIR).
Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate concorrono a formare, assieme a tutti gli altri redditi di natura finanziaria, una seconda categoria di reddito.
L’avanzo positivo è tassato, per l’intero ammontare realizzato, con l’imposta sostitutiva di cui agli articoli 5 e 6 del D.Lgs. 461/1997 (a seconda se si è optato, rispettivamente, per il regime dichiarativo o amministrato), oggi fissata nella misura del 26% (rispetto al precedente 20%) ad opera dell’articolo 3 del D.L. 66/2014 ed a valere sulle plusvalenze realizzate a partire dal 1° luglio 2014.
Si osservi che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota maggiorata o meno, rileva il momento di perfezionamento del trasferimento della partecipazione o del titolo e non l’incasso del corrispettivo della cessione.
Occorre, quindi, tenere nettamente distinti il momento di realizzo della plusvalenza (che serve a determinare l’aliquota di tassazione applicabile) da quello in cui avviene il pagamento del corrispettivo (che fissa, invece, il periodo d’imposta in cui deve avvenire la tassazione).
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:
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